Ripristino di area boscata ridotta senza autorizzazione e inapplicabilità della compatibilità paesaggistica (Cons. Stato n. 4431 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione della superficie boscata realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza la previa autorizzazione di trasformazione del bosco integra un intervento illecito e impone l’ordine di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. La procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 167, commi 4 e 5 non è applicabile ai terreni boschivi, poiché i casi ivi contemplati sono tassativi e riguardano lavori inerenti fabbricati, non interventi di alterazione di aree boscate. La qualificazione di un’area come boscata prescinde dalla destinazione vitivinicola del comprensorio e dall’accertamento della non boscosità di fondi finitimi, che ha natura costitutiva e richiede un preventivo provvedimento di decretazione. Il provvedimento sanzionatorio in materia ha natura vincolata, con conseguente insussistenza dei vizi relativi all’esercizio del potere discrezionale.
Il Fatto
La Regione Veneto, con un’ordinanza del 2015, accertava che in un’area catastalmente individuata, di proprietà di una società agricola, era stata effettuata una riduzione della superficie boscata in assenza di autorizzazione, mediante riprofilatura dei gradoni del versante finalizzata alla realizzazione di un vigneto. L’amministrazione riteneva inapplicabile la procedura di compatibilità paesaggistica e ordinava la rimessione in pristino dei luoghi ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Veneto, che con sentenza respingeva il ricorso. Propone appello deducendo l’errata qualificazione dell’area come boscata, l’omessa verifica della soglia di copertura arborea, il travisamento del fatto in ordine alla preesistenza dei gradoni e l’ingiustizia manifesta derivante dal diverso trattamento riservato a fondi contigui.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare dichiara inammissibili i motivi introdotti soltanto con le memorie di secondo grado, perché mai dedotti nell’atto introduttivo, e comunque infondati nel merito: il provvedimento impugnato non è atto di autotutela, ma sanzione per interventi eseguiti senza autorizzazione, rispetto alla quale non è configurabile alcun affidamento legittimo. Il provvedimento autorizzativo del 2012 richiamato dalla società riguardava mappali diversi.
Nel merito, la Corte conferma la prova della riprofilatura: le foto documentano gradoni appena accennati prima dell’intervento e due consistenti balze realizzate successivamente; durante il sopralluogo era presente in loco un mezzo idoneo a eseguire sbancamenti. A ciò si aggiunge il decreto penale di condanna non opposto, elemento valorizzabile, pur non vincolante nel giudizio amministrativo.
Quanto alla natura boscata dell’area, l’ortofoto storica mostra una superficie interamente ricoperta di vegetazione arborea, e una nota regionale del 2010, mai impugnata, qualificava l’area come boscata ai sensi della normativa regionale, richiedendo apposita istanza di trasformazione. L’accertamento di non boscosità di terreni finitimi ha natura costitutiva e vale a sottrarre determinate aree dalla disciplina forestale generale: esso non esclude la boscosità del fondo oggetto di causa, sul quale l’intervento è stato realizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione.
La Corte ritiene irrilevanti le deduzioni sulla destinazione vitivinicola del comprensorio, poiché i presupposti di legge (estensione superiore a 2.000 mq, larghezza oltre 20 mt, integrale copertura arborea) risultano soddisfatti. Il secondo motivo è infondato: il provvedimento ha natura vincolata, e i casi richiamati dall’appellante riguardano ipotesi in cui il proprietario aveva chiesto la previa autorizzazione, consentendo all’amministrazione le valutazioni di competenza.
L’appello è quindi respinto, con condanna della società al pagamento delle spese in favore della Regione Veneto.
Nota della Redazione
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