Inammissibile il ricorso del PG che propone una diversa lettura delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. VI n. 33404 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza alcun confronto critico con la motivazione impugnata, si limiti a proporre una diversa lettura delle conversazioni intercettate già valutate dal giudice di rinvio. Il controllo di legittimità non consente di sostituire il criterio di correlazione logica adottato dal giudice di merito con quello suggerito dal ricorrente. Il giudice di rinvio che, colmando il vuoto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente, valuti analiticamente le fonti di prova con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, esprime un giudizio non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, ha assolto due imputati dai reati loro ascritti ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto. Le accuse riguardavano condotte di natura estorsiva e di illecita interferenza nella gestione di appalti per la realizzazione di parchi eolici.

Il ricorrente deduce due motivi, lamentando la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, il PG ripropone le medesime censure già formulate nel primo ricorso, offrendo una lettura alternativa delle conversazioni intercettate. La difesa di uno degli imputati ha depositato memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza e per il contenuto meramente confutativo delle censure.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare, rileva come l’esposizione dei due motivi sia confusa e ridondante, caratterizzata dalla trascrizione di conversazioni di cui si propone una diversa alternativa lettura. Il ricorso contiene numerose considerazioni di merito, non facilmente comprensibili per la mancanza di un’organizzazione logica degli argomenti. Esso, di fatto, oltre a reiterare le censure del primo ricorso, si limita a esprimere un mero dissenso rispetto alla motivazione impugnata, senza alcun confronto critico con la stessa.

Esaminando il primo motivo, relativo all’assoluzione di uno degli imputati, il Collegio osserva che il Giudice del rinvio, colmando il vuoto motivazionale rilevato dalla sentenza rescindente, ha adeguatamente valutato il contenuto delle intercettazioni, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità. Il ricorrente tenta di proporre una non consentita diversa interpretazione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015. L’argomento decisivo, che il ricorrente omette di confrontare, attiene all’assenza di prove certe della partecipazione dell’imputato alla condotta estorsiva. Tale conclusione si basa su molteplici elementi: il ruolo secondario nella società, il diverso ruolo del fratello nella gestione dei rapporti con la vittima, il contenuto generico di talune conversazioni, la mancanza di contatti diretti con i referenti apicali della società offesa e la deposizione dei due amministratori, che hanno escluso problemi con l’imputato.

Quanto al riconoscimento della voce da parte di un teste, la Corte territoriale, oltre a esprimere dubbi sull’attendibilità, ha ritenuto che da esso, al più, emerga una connivenza non punibile, correlata alla consapevolezza del meccanismo della sovrafatturazione.

Passando al secondo motivo, la Corte rileva che il Giudice del rinvio, superando i profili di criticità evidenziati dalla sentenza rescindente, ha escluso, con motivazione immune da vizi, che dagli elementi probatori possa desumersi un contributo dell’altro imputato alla condotta estorsiva. Ciò sia per la inidoneità delle due conversazioni del 28/6/2012, sia per l’incertezza e la non decisività della riferibilità all’imputato dell’epiteto “ingegnere”, sia per l’impossibilità di ricavare dalla precedente condanna per altra estorsione la prova che l’azione sia stata posta in essere su suo mandato. Si è non illogicamente considerato che molte conversazioni in cui compariva tale epiteto avevano ad oggetto proprio la materia degli appalti, in cui è fisiologico il coinvolgimento di tale figura professionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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