Legittimo impedimento del detenuto sottoposto a TSO nel procedimento di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 33402 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del condannato detenuto, che abbia preventivamente chiesto di essere personalmente sentito, rileva anche quando derivi dalla sottoposizione dell’interessato a un trattamento sanitario obbligatorio, che gli impedisca di presenziare all’udienza, neppure mediante videocollegamento. Il giudice di legittimità, investito di un error in procedendo, è giudice dei presupposti della decisione contestata e può prescindere dalla motivazione addotta dal giudice di merito, accedendo direttamente agli atti, per valutarne la correttezza in diritto. Il Tribunale di sorveglianza non può fondare la decisione reiettiva sulla pretesa urgenza della deliberazione, senza vagliare in concreto il dedotto impedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la detenzione domiciliare concessa al condannato per plurimi reati contro il patrimonio, applicata per patologie fisiche e psichiche e in relazione a un cumulo di pene concorrenti con fine pena fissato al 9.12.2031. La revoca si fondava su reiterate violazioni delle prescrizioni imposte: presenza di pregiudicati presso l’abitazione, assenza dal domicilio, uso di sostanza stupefacente e presenza di una donna poi malmenata.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il primo adduceva un vizio di nullità: aveva chiesto di partecipare all’udienza mediante collegamento a distanza, ma la partecipazione era divenuta impossibile per l’esecuzione di un TSO. Il secondo motivo denunciava illogicità e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Ricorda l’insegnamento consolidato secondo cui, quando si deduce un error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione impugnata e può prescindere dal ragionamento seguito dal giudice di merito, accedendo se del caso direttamente agli atti. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001, Policastro, nonché Sez. 5 n. 19970 del 15.03.2019, Girardi e Sez. 1 n. 8521 del 09.01.2013, Chahid.

Tale accesso al fascicolo consente di accertare che il ricorrente aveva chiaramente manifestato la volontà di presenziare all’udienza del 21 maggio 2025, come attestato dalla comunicazione proveniente dalla direzione della casa di reclusione, pervenuta al Tribunale il 29 aprile 2025. Risulta altresì documentata l’avvenuta sottoposizione al trattamento sanitario obbligatorio, con ricovero immediato per alterazioni psichiche. All’udienza la difesa ha espressamente chiesto il rinvio, rappresentando l’impossibilità del condannato a presenziare, neppure in videocollegamento.

Il principio di diritto applicabile è quello della rilevanza, in sede di procedimento di sorveglianza, del legittimo impedimento dell’interessato detenuto che abbia preventivamente chiesto di essere sentito (Sez. 1 n. 26478 del 09.06.2009, Martino). La Corte richiama anche Sez. 1 n. 437 del 29.11.2023, dep. 2024, Fioravanti, ove si chiarisce che l’impedimento ex art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., norma applicabile anche al procedimento di sorveglianza, ricorre quando la patologia impedisce fisicamente di presentarsi, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la salute, situazione cui è stata assimilata quella che consente la presenza senza però garantire una partecipazione vigile ed attiva.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dunque dovuto vagliare adeguatamente il rilievo del dedotto impedimento. Appare invece distonica rispetto al thema decidendum la decisione reiettiva, fondata apoditticamente sulla natura urgentissima della decisione da adottare. La fondatezza del motivo processuale ha carattere assorbente rispetto all’ulteriore doglianza. La Corte annulla pertanto l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania, e dispone l’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *