Ripristino per opere senza autorizzazione paesaggistica e occupazione abusiva del demanio (TAR Puglia n. 494 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preventivamente assistito da autorizzazione paesaggistica, a nulla rilevando la natura precaria del manufatto, la sua funzione di migliore fruizione del bene o l’inserimento negli elaborati progettuali della concessione. L’ordine di riduzione in pristino costituisce provvedimento vincolato quando sia riscontrata la mancanza del titolo paesaggistico, indipendentemente dalla riconducibilità delle opere agli interventi assentiti. Nella concessione di spiaggia libera con servizi il gestore può occupare stabilmente solo la metà della superficie e del fronte-mare, potendo collocare lettini e ombrelloni sulla restante parte soltanto su conforme richiesta dell’utenza. L’ingiunzione comunale sfugge al vizio istruttorio e motivazionale quando le opere siano puntualmente descritte nel verbale di accertamento con documentazione fotografica.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un lido balneare su un’area demaniale marittima in forza di una concessione demaniale di durata sessennale, corredata da autorizzazione paesaggistica e da permesso di costruire. Nel corso di un controllo, la Guardia di Finanza ha rilevato l’occupazione dell’intera area con sdraio e ombrelloni, la presenza di strutture ombreggianti eccedenti, un locale deposito e la copertura di uno spazio compreso tra il chiosco e il muro retrostante.
Il Comune ha quindi intimato il pagamento dell’indennizzo per occupazione abusiva e diffidato la società al ripristino dei luoghi. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la genericità del verbale e la mancanza di motivazione in ordine alla individuazione e alla consistenza delle opere ritenute abusive. Il TAR aveva sospeso in via cautelare gli atti, ritenendone prima facie fondati alcuni profili, ed è giunto alla decisione definitiva nella pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’ordine di ripristino come provvedimento vincolato. Il fondamento motivazionale imperniato sull’assenza del titolo paesaggistico basta di per sé a giustificare l’ingiunzione, restando indifferenti sia la riconducibilità delle opere alla concessione, sia la necessità del titolo edilizio. La ricorrente non ha peraltro contestato in modo puntuale il dato della mancanza di autorizzazione, né ha dimostrato che il deposito, la struttura ombreggiante e la copertura dell’intercapedine fossero riconducibili ai titoli paesaggistici prodotti.
Il TAR richiama il principio secondo cui, in presenza di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi va autorizzato, con applicazione della sanzione demolitoria in caso di titolo carente (TAR Campania, Sez. VI, n. 6845 del 2022). La circostanza che alcune opere fossero indicate negli elaborati progettuali e che si tratti di manufatti precari non ne consente la realizzazione in difetto di apposita autorizzazione.
Quanto al dedotto deficit istruttorio, il Collegio osserva che gli interventi sono stati descritti puntualmente nel verbale del 4 giugno 2023, con il corredo di documentazione fotografica, così che l’ingiunzione risulta adeguatamente supportata.
Passando all’occupazione demaniale, il TAR richiama l’art. 2 del bando per il rilascio della concessione, che impone di mantenere liberi da attrezzature del gestore almeno il 50% della superficie e del relativo fronte-mare. Il gestore era quindi autorizzato a occupare stabilmente solo la metà dell’area, potendo offrire sulla restante parte i servizi minimi a pagamento su espressa richiesta degli utenti. Al sopralluogo, invece, l’intera area era occupata da lettini e ombrelloni pur in presenza di un solo utente. Il Collegio sottolinea che la spiaggia libera con servizi è cosa diversa dallo stabilimento balneare, poiché l’occupazione presuppone una conforme richiesta dell’utenza, e che la saturazione totale rende irrilevante l’assenza di puntuali misurazioni. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.