Accesso differito agli atti e richiesta esplorativa nel procedimento di protezione speciale (TAR Puglia n. 495 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, la pubblica amministrazione può legittimamente differire l’ostensione degli atti relativi a un procedimento non ancora concluso, esercitando la prerogativa dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990. La risposta che informi l’istante dello stato della pratica e lo inviti a presentarsi per gli adempimenti e per l’accesso al termine del procedimento integra una determinazione motivata e non un diniego illegittimo. È pertanto inammissibile, per la sua natura meramente esplorativa, la richiesta di accesso che non indichi specifici atti detenuti dall’amministrazione e si limiti a domandare notizie sullo stato della pratica.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato domanda di protezione speciale al Questore ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, TUI. Con istanza del 2.10.2023 aveva chiesto di accedere agli atti della procedura, di conoscere lo stato della pratica e di ottenere notifica di ogni eventuale provvedimento emesso.
Con nota del 5.10.2023 la Questura di Foggia aveva risposto che il procedimento non era ancora concluso e aveva invitato lo straniero a presentarsi personalmente allo Sportello dell’Ufficio Immigrazione, precisando che l’ostensione sarebbe avvenuta in maniera differita, dopo la conclusione del procedimento e la notifica del provvedimento conclusivo. Il ricorrente ha impugnato tale nota come diniego di accesso, chiedendo l’accertamento del diritto e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che si fosse impugnato il silenzio su una richiesta di appuntamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorrente non ha impugnato il silenzio su una richiesta di appuntamento, ma ha chiesto di accedere agli atti relativi alla propria istanza di protezione e di conoscere lo stato della pratica: la controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato. La Questura ha effettivamente risposto alla richiesta, riferendo che nel fascicolo era presente un provvedimento da notificare relativo al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, TUI, e che l’accesso sarebbe stato differito alla conclusione del procedimento.
L’amministrazione ha dunque esercitato la prerogativa prevista dall’art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, che consente di differire l’accesso quando la conoscenza anticipata degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. La risposta è circostanziata e non costituisce diniego definitivo, ma semplice posticipazione dell’ostensione.
Rileva inoltre la genericità della richiesta. L’istante si è limitato a domandare lo stato della pratica senza individuare alcuno specifico atto detenuto dagli uffici di polizia. La richiesta assume perciò natura meramente esplorativa, incompatibile con la funzione dell’istituto dell’accesso, che presuppone l’individuazione del documento di cui si intende prendere visione.
Su tali basi il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione della novità e peculiarità della questione. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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