Estinzione del processo e giudicato copre ogni questione sulle spese (Cass. civ. Sez. III n. 2960 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di litisconsorzio necessario, la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto determina una situazione di diretta dipendenza tra la causa originaria e quella introdotta con la chiamata, con conseguente inscindibilità delle cause. La dichiarazione di interruzione del processo nella sua interezza impone, pertanto, la corrispondente dichiarazione di estinzione dell’intero processo, e non la separazione del giudizio non attinto dall’evento interruttivo. Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la cui inosservanza non può essere sindacata. Una volta intervenuta la pronuncia di estinzione, l’accertamento dei fatti e la statuizione sulle spese restano coperti dal giudicato, con conseguente inammissibilità delle censure che ne contestino la ricostruzione.

Il Fatto

Alcuni proprietari di un fabbricato reso inagibile dal sisma avevano incaricato un ingegnere della progettazione e della direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione. Insorti contrasti con l’impresa appaltatrice, il contratto d’opera professionale venne risolto. I committenti agirono per l’accertamento della responsabilità del professionista per inesatto adempimento, chiedendone la condanna al risarcimento.

Il professionista si costituì, chiedendo il rigetto della domanda e il pagamento in via riconvenzionale del residuo corrispettivo, autorizzando la chiamata in causa di un geologo e della sua compagnia assicurativa. Morto il geologo, il processo fu interrotto e riassunto oltre tre mesi dalla comunicazione dell’evento. Il tribunale ritenne che l’evento interruttivo avesse inciso solo sul rapporto con l’erede del chiamato, separando il procedimento e dichiarando estinto il solo giudizio verso quest’ultimo. L’appello del professionista fu rigettato; il primo motivo del suo ricorso per cassazione fu accolto con ordinanza di nullità della sentenza per motivazione apparente, sul rilievo della inscindibilità delle cause.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza di rinvio, ne rileva la palese inammissibilità. Il giudice del rinvio, applicando il principio di diritto enunciato in sede di legittimità, aveva dichiarato l’estinzione del processo nella sua interezza, con riferimento a tutti i rapporti processuali tra le parti, dichiarandosi correttamente vincolato a quel principio pur ritenendolo non condivisibile.

Il ricorrente censura anzitutto le spese di lite. Sul punto la Corte osserva che il giudice territoriale ha fatto buon governo dei criteri che presiedono alla liquidazione relativa all’intero procedimento, compreso quello di cassazione e di rinvio. Il motivo è quindi inammissibile.

A più forte ragione è inammissibile la censura relativa a un preteso errore nella ricostruzione dei fatti. L’accertamento di fatto deve ritenersi irredimibilmente e definitivamente coperto dal giudicato sceso sull’intera vicenda, conseguente alla pronuncia della Corte. Una volta intervenuta la decisione di legittimità, ogni contestazione sull’accertamento non è più proponibile.

La Corte lascia in disparte ogni considerazione circa la possibilità di proseguire il giudizio separato e di impugnare la sentenza di prime cure nonostante la pronuncia di estinzione del procedimento, a prescindere dalla sua separazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controparti e alla sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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