Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti con commissario e penalità di mora (TAR Campania n. 2122 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il bonus docenti ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, la perdurante inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. Alla nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza può accompagnarsi la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito innanzi al TAR Campania per conseguire l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi € 2.000.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e attestato il passaggio in giudicato, il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la mancata esecuzione da parte dell’amministrazione. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, non in un adempimento meramente formale.
Su questa base il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza risulta passata in giudicato come da attestazione in atti ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e successive modificazioni. Non risulta che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, abbia dato esecuzione al giudicato.
Il ricorso è dunque accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora. In conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, la penalità è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta; decorre dal giorno di comunicazione della sentenza ed è dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario ad acta. Sono richiamati in tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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