Esclusa la responsabilità aquiliana della PA per danno da perdita di chance non dimostrato e colpa insussistente (TAR Lombardia n. 3466 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per l’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale e richiede la prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi costitutivi di cui all’art. 2043 cod. civ.: danno ingiusto, nesso di causalità materiale e giuridica e colpa dell’apparato. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento non determina un automatismo risarcitorio, né consente di presumere l’esistenza del danno, che deve essere dimostrato con riferimento al bene della vita cui l’interesse legittimo effettivamente si collega. Il danno da perdita di chance presuppone la dimostrazione di una seria possibilità di conseguire il risultato utile, ancorata a circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, e non la mera perdita dell’astratta possibilità di partecipare a una procedura selettiva. La colpa dell’amministrazione è esclusa quando l’illegittimità dipenda da errore scusabile derivante dall’incertezza del quadro normativo e dalla complessità delle scelte programmatorie.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una Residenza Sanitario Assistenziale privata accreditata, era rimasta l’unica tra le sessantasette strutture accreditate della provincia a non essere contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale. Il sistema delineato dalle regole annuali regionali precludeva, salvo tassative eccezioni, l’accesso di nuovi operatori alla contrattualizzazione. A seguito dell’annullamento giurisdizionale della delibera che aveva confermato tale blocco anche per l’anno 2023, ottenuto con sentenza non impugnata, la società ha proposto domanda risarcitoria per il danno patrimoniale e la perdita di chance conseguenti alla mancata stipulazione del contratto, quantificando il pregiudizio tramite consulenza tecnica di parte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur prescindendo dall’eccezione di inammissibilità, ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 7/2021 sulla natura extracontrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione, ribadendo che gli elementi costitutivi dell’illecito devono essere provati dal danneggiato ex art. 2697 cod. civ. e che l’annullamento dell’atto non comporta alcuna automatica conseguenza risarcitoria, né può essere applicato il metodo acquisitivo.
Quanto all’elemento oggettivo, la sentenza ha escluso la sussistenza dell’ingiustizia del danno e del nesso causale. La pronuncia demolitoria aveva riconosciuto soltanto il diritto della società a concorrere in condizioni di parità all’assegnazione delle risorse pubbliche, senza mai affermare l’esistenza di un diritto alla stipulazione del contratto o all’attribuzione di un determinato budget. La successiva sentenza del Consiglio di Stato, nel confermare l’annullamento, aveva anzi valorizzato la legittimità di un’apertura graduale del sistema, contemperando le esigenze concorrenziali con quelle di continuità assistenziale ed equilibrio economico-finanziario.
La domanda è stata respinta anche per carenza probatoria: la ricorrente non ha dimostrato che, in assenza delle illegittimità accertate, sarebbe risultata con ragionevole probabilità assegnataria di posti contrattualizzati. Al contrario, la documentazione versata in atti evidenziava che nelle procedure concorsuali successivamente attivate la società in alcuni casi non aveva presentato candidatura e, in altri, non aveva conseguito punteggi utili all’assegnazione delle risorse, circostanze che inficiano il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita. Quanto alla prova del danno, il Collegio ha escluso che la stipulazione del contratto possa automaticamente tradursi in maggiori margini economici, atteso che il sistema degli accordi contrattuali è funzionale all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e non alla massimizzazione del profitto degli operatori.
Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa. Il contesto normativo era caratterizzato da significativa complessità e incertezza interpretativa, essendo in corso il processo di adeguamento della disciplina agli indirizzi concorrenziali delineati dalla novella introdotta dalla legge n. 118/2022 e dal successivo decreto ministeriale. L’illegittimità accertata in sede demolitoria si colloca pertanto nell’ambito dell’errore scusabile, derivante dall’obiettiva incertezza del quadro regolatorio e dall’elevato tasso di discrezionalità tecnica delle scelte programmatorie, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per difetto dei presupposti della responsabilità aquiliana.
Nota della Redazione
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