Funzioni non tariffate: illegittima l’esclusione dell’IRCCS senza istruttoria sulla concreta attività (TAR Lombardia n. 3464 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di una struttura sanitaria, ancorché privata ma accreditata e qualificata come IRCCS, dal riparto delle somme destinate alla remunerazione delle funzioni non tariffate di cui all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 richiede una compiuta istruttoria ed una motivazione analitica, che diano conto delle ragioni per cui l’attività assistenziale concretamente svolta dalla struttura istante non sia riconducibile alla funzione finanziata. La mera circostanza che la gestione della rete territoriale faccia capo all’ASST non costituisce ragione sufficiente ad escludere il soggetto che eroghi in via esclusiva le prestazioni sanitarie sottostanti, sopportandone i relativi oneri, ove l’Amministrazione non abbia verificato la sussistenza in concreto dei presupposti della funzione medesima.
Il Fatto
Una fondazione, qualificata come IRCCS privato di rilevanza nazionale con monotematicità per le malattie del sistema nervoso, ha chiesto alla Regione Lombardia il riconoscimento della Funzione n. 18, relativa alla remunerazione delle attività di neuropsichiatria infantile e adolescenziale non coperte da tariffe predefinite. L’istituto, che opera come unico polo ospedaliero nella provincia di Pavia per tali prestazioni, ha visto rigettata la propria istanza dalla Regione, la quale ha destinato l’intero finanziamento della funzione all’ASST territorialmente competente, sul presupposto che solo quest’ultima gestisse la rete delle unità operative.
Avverso le delibere regionali che, per gli anni dal 2023 al 2025, hanno ripartito i fondi per le funzioni non tariffate escludendo l’istituto, la fondazione ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, la disparità di trattamento e la violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo delle funzioni non tariffate, introdotte dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e disciplinate, in ambito regionale, dall’art. 13, comma 15, della L.R. Lombardia n. 31/1997 e successive modifiche, quale meccanismo volto a compensare i costi fissi aggiuntivi connessi a specifiche attività assistenziali non adeguatamente remunerate dal sistema tariffario basato sui DRG.
Il Tribunale ha rilevato che la fondazione ricorrente aveva documentalmente dimostrato di erogare prestazioni di neuropsichiatria infantile e adolescenziale non solo in regime ambulatoriale e di ricovero, ma anche attraverso una pluralità di attività territoriali — ivi inclusi gli interventi con i servizi sociali, le attività di tutoraggio scolastico, i centri diurni terapeutici e i centri dedicati a specifiche patologie — dal che emergeva l’assenza di strutture concorrenti nel territorio dell’ASST di Pavia.
Ciononostante, la Regione aveva rigettato l’istanza di riconoscimento senza esplicitare le ragioni del diniego nei provvedimenti impugnati, essendosi limitata a sostenere, solo nel corso del giudizio, che l’esclusione derivava dalla circostanza che l’istituto non gestisse alcun territorio o bacino di riferimento, non essendo titolare della rete delle unità operative di neuropsichiatria.
Tale giustificazione, secondo il Collegio, non emerge dalla motivazione delle delibere impugnate, né consente di comprendere per quale ragione i maggiori costi collegati alla funzione dovessero essere valorizzati a favore dell’ASST, in una fattispecie in cui, per le peculiarità allegate e documentate, dovrebbe escludersi la presenza di una vera e propria rete con relativi oneri di coordinamento.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto fondate le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto gli atti gravati non davano conto dell’istruttoria svolta per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della funzione, avuto riguardo alle peculiarità organizzative e gestionali delle attività riconducibili alla neuropsichiatria infantile nel territorio di riferimento. Assorbite le restanti censure, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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