Rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa dichiarata incostituzionale: legittimazione dell’utente finale e obbligo restitutorio del fornitore (Cass. civ. Sez. 3 n. 16895 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’utente finale, che abbia corrisposto al fornitore di energia elettrica l’addizionale provinciale sull’accisa, è legittimato ad agire per la ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore stesso, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell’onere. Tale legittimazione non è preclusa dalla circostanza che il fornitore abbia già riversato le somme all’erario, atteso che, nel rapporto contrattuale tra utente e fornitore, risulta irrilevante il rapporto intercorrente tra quest’ultimo e l’amministrazione finanziaria. La caducazione per incostituzionalità, con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa che giustificava l’addebito comporta l’obbligo restitutorio in capo al fornitore, senza che rilevi il diverso profilo, pure in astratto deducibile, della contrarietà della norma al diritto dell’Unione europea.
Il Fatto
La società, utente di energia elettrica, conveniva in giudizio il fornitore, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sull’accisa per l’energia elettrica, per i periodi di fornitura compresi tra gennaio 2010 e dicembre 2011. A fondamento della domanda, la società deduceva l’illegittimità della normativa istitutiva dell’addizionale per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE e invocava la disapplicazione della disciplina interna. Il giudice di pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale, su appello del fornitore, riformava la decisione, escludendo la possibilità di disapplicare la norma interna in contrasto con la direttiva, alla luce dell’art. 288 TFUE. Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 511/88 e della direttiva n. 2008/118/CE, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Il Tribunale aveva errato nel ritenere che la questione potesse essere risolta solo attraverso la disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto unionale.
La Corte ha rilevato che, sulla vicenda, è successivamente intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento. In conseguenza di tale pronuncia, questa Corte ha già avuto modo di affermare la fondatezza delle domande di ripetizione proposte dagli utenti finali, fin dalla loro proposizione, in una serie di pronunce (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025, seguite da altre nel 2026). La motivazione della prima di queste decisioni è stata richiamata integralmente, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per giustificare l’accoglimento del ricorso.
Il principio affermato riguarda la legittimazione dell’utente finale ad agire in ripetizione nei confronti del fornitore, la irrilevanza del rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria nell’ambito del rapporto contrattuale con l’utente e la spettanza del rimborso. La caducazione per incostituzionalità della norma, con efficacia sostanzialmente retroattiva, priva di causa l’addebito dell’addizionale, rendendo dovuta la restituzione delle somme corrisposte, a prescindere dal diverso profilo, originariamente agitato, del contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Crotone per un nuovo esame, demandando al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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