Risarcimento per illegittimo diniego: onere della prova e divieto di CTU suppletiva (C.G.A.R.S. n. 570 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio del potere autoritativo, l’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma dall’ordinario onere della prova di cui agli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.. Sul ricorrente grava l’onere di dimostrare rigorosamente tutti i presupposti della domanda, compreso il nesso causale tra illegittimità e pregiudizio. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo di prova, ma ausilio tecnico per la valutazione di fatti già allegati e dimostrati: il giudice non può disporla per colmare il deficit probatorio della parte. Il criterio del più probabile che non opera sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, non supplisce alle carenze allegatorie.
Il Fatto
La società appellante, promittente acquirente di un terreno con opificio nel Comune di Melilli, chiese al Consorzio ASI di Siracusa il parere di conformità al P.R.A.S.I.S. per un progetto di rifunzionalizzazione dell’esistente, con installazione di campi fotovoltaici. Il Consorzio espresse parere non favorevole. La società impugnò il diniego davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio intervenne un parere favorevole, sì che il TAR dichiarò la cessazione della materia del contendere sul capo impugnatorio. Respinse invece la domanda risarcitoria, ritenendo non provato che, in caso di parere positivo nel marzo 2010, la società avrebbe completato i lavori e conseguito gli incentivi del secondo conto energia entro il 31 dicembre 2010. La società ha impugnato tale capo, dolendosi del mancato espletamento della CTU richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’inutilizzabilità della perizia prodotta solo in appello, recante il cronoprogramma degli interventi, in violazione dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. e in assenza dei presupposti per derogare al divieto di nova in appello.
Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. IV, n. 3931 del 2024; C.G.A.R.S. n. 697 del 2020): la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova e non può essere disposta per colmare la lacuna probatoria della parte che agisce per il risarcimento. Diversamente opinando, si riconoscerebbe al giudice un ruolo di supplenza che la legge esclude, richiamando le ordinarie regole sul riparto dell’onere probatorio. Tanto più quando l’onere riguarda risultanze meramente documentali, senza impossibilità o estrema difficoltà della prova.
Il TAR, quindi, non ha errato nel non disporre la CTU: a fronte di un evidente deficit probatorio, l’incombente istruttorio avrebbe violato il criterio di riparto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ. La perizia di parte prodotta in primo grado, priva di cronoprogramma, non offriva alcun indizio utile a corroborare la tesi del danno da perdita di incentivi o da perdita di chance.
La Corte ha poi valorizzato ulteriori circostanze: l’acquisto del terreno è avvenuto solo il 7 giugno 2011; il prezzo è stato versato all’atto traslativo; il preliminare non attribuiva il possesso. La società non avrebbe dunque potuto iniziare le opere senza la titolarità o il possesso del bene, né ha dimostrato di disporre, nel 2010, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie. La tesi dell’avvio dei lavori in pendenza dell’autorizzazione assessoriale contrasta con la comune prudenza imprenditoriale.
L’appello è stato pertanto respinto, con conferma del giudizio prognostico del primo giudice secondo il criterio del più probabile che non. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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