Rinuncia all’istanza e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (Cons. Stato n. 6832 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero, depositata prima dell’udienza di discussione di primo grado, fa venir meno l’interesse a ricorrere e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse. Il giudice di primo grado che decida nel merito senza rilevare la sopravvenuta condizione dell’azione incorre in errore, rilevabile in appello. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., l’appello è accolto e il ricorso di prime cure dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato, con decreto ministeriale, l’istanza del ricorrente volta al riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna per la specializzazione sul sostegno scolastico, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ritenendo non dirimente l’assenza di efficacia abilitante del titolo in Spagna e censurando l’insufficiente comparazione in concreto operata dall’Amministrazione. Il Ministero ha proposto appello, deducendo in via principale la sopravvenuta carenza di interesse, per essere intervenuta rinuncia della parte alla propria istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo, incentrato sulla rinuncia all’istanza di riconoscimento formalizzata dalla parte appellata il 9 luglio 2025 e acquisita dal Ministero in pari data, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del d.l. n. 71/2024.
Rileva il Consiglio di Stato che il deposito della rinuncia è intervenuto in data precedente l’udienza di discussione di primo grado, all’esito della quale è stata deliberata la sentenza gravata. Quest’ultima non ha tenuto conto del fatto che era venuta a mancare una condizione dell’azione, ossia l’interesse a ricorrere.
Il motivo è pertanto fondato e va accolto. Ne consegue che il giudice di prime cure ha erroneamente deciso nel merito, laddove avrebbe dovuto dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per completezza, il Collegio osserva che anche il secondo motivo di appello era fondato. Le ragioni ivi dedotte risultano in linea con l’orientamento unanime della Sezione Settima, espresso dalle ordinanze del 2024 nn. 2100, 2933, 2980, 2985, 3339, 3343, 3340, 3342, 3355, 3386, 3415, 3656, 4710, 4098 e 4099, dalle ordinanze del 2025 nn. 182 e 184, nonché dalle sentenze n. 5066/2024 e n. 8392/2025. Tale orientamento trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2025, sulle cause C-340/2024 e C-422/2024, secondo cui la direttiva 2005/36/CE non si applica al riconoscimento di un titolo che non abiliti all’esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro d’origine.
In accoglimento del primo motivo, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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