Eccezione di incompetenza territoriale tra sede e sezione staccata per il giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2465 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza territoriale tra la sede del TAR e la sua sezione staccata, sollevata ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. dalla parte diversa dal ricorrente, deve essere proposta nell’atto di costituzione o comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 46, comma 1, c.p.a. Nei giudizi di ottemperanza avverso il silenzio o l’inottemperanza della pubblica amministrazione a una sentenza del giudice ordinario, la competenza interna si radica presso la sede o la sezione staccata nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire. Il Presidente del TAR provvede sull’eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo di euro 2.000,00 a titolo di contributo per la formazione del personale docente, da erogarsi mediante accredito sulla carta elettronica del docente. Rimasta insoddisfatta, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.
Il Ministero, costituendosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia – sede di Milano a favore della sezione staccata di Brescia, sul rilievo che la sentenza da ottemperare era stata emessa dal Tribunale di Cremona, ricadente nella circoscrizione territoriale della sezione staccata di Brescia. L’eccezione veniva sollevata con memoria depositata entro il termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la questione sottoposta al suo esame riguarda esclusivamente la ripartizione interna della controversia tra la sede di Milano e la sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. Tale disposizione attribuisce al Presidente del TAR il potere di provvedere sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una parte diversa dal ricorrente, con ordinanza motivata non impugnabile.
Il Collegio ha altresì considerato che, nel caso di specie, la sentenza di cui si domanda l’ottemperanza è stata emessa dal Tribunale di Cremona, organo giudiziario ricadente nella circoscrizione territoriale della sezione staccata di Brescia. Tale circostanza, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, sarebbe idonea a radicare la competenza interna presso la sezione staccata, in applicazione del criterio di collegamento territoriale che governa l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario.
Il Tribunale, ritenendo di non poter decidere direttamente sull’eccezione, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Lombardia per i provvedimenti di competenza, come previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a. Ha inoltre statuito il regolamento delle spese, nulla disponendo in assenza di soccombenza.
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Nota della Redazione
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