Permesso di costruire in deroga: sindacabilità limitata del diniego consiliare (TAR Puglia n. 302 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 è istituto di carattere eccezionale, espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione. La valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento in deroga è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità e dell’evidente travisamento dei fatti. La delibera consiliare, che costituisce presupposto del procedimento, è atto di natura pianificatoria e di discrezionalità tecnica, non censurabile per mere valutazioni di merito.
Il Fatto
Una società imprenditrice individuale ha impugnato la delibera del Consiglio comunale con cui era stato negato il permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una “casa funeraria”, ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 34/2008 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione e violazione del giusto procedimento, insistendo sull’importanza del progetto e sul parere favorevole dell’ASL.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il permesso di costruire in deroga è un istituto eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio, che si concretizza in una decisione di natura urbanistica rimessa alla discrezionalità del Consiglio comunale, chiamato a comparare l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione con l’interesse del privato a costruire.
Tale scelta, al pari di ogni opzione pianificatoria, è espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata solo per manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti. Nel caso di specie, il Collegio ha escluso che le ragioni poste a fondamento del diniego fossero censurabili, rilevando che la ricorrente non aveva fornito elementi di prova idonei a dimostrare i profili di irrazionalità dedotti.
Quanto al richiamo al parere favorevole dell’ASL e all’importanza del progetto, il Tribunale ha precisato che tali circostanze non possono incidere sull’esito del giudizio, attesa la natura discrezionale del potere esercitato dal Consiglio comunale. Il ricorso è stato conseguentemente respinto con spese compensate, in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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