Revisione dei prezzi nei settori speciali senza obbligo legale (TAR Puglia n. 377 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore speciale degli appalti pubblici, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 trova una disciplina derogabile dalla volontà delle parti, le quali possono eliderla del tutto o introdurre clausole che ne limitino o escludano l’operatività. Ne consegue che la clausola contrattuale e di capitolato che subordina la revisione periodica dei prezzi al superamento di una soglia di variazione del dieci per cento, limitandone il riconoscimento alla parte eccedente, è da ritenersi vincolante tra le parti e non è affetta da nullità per contrarietà a norme imperative. Per i contratti dei settori speciali, il mancato recepimento nella lex specialis del meccanismo revisionale dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e la sua sostituzione con una clausola di adeguamento condizionata non contrastano con il diritto dell’Unione europea, né con il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza di cui alla direttiva 2004/17/CE. Sul piano del riparto di giurisdizione, ove la clausola contrattuale lasci alla stazione appaltante un margine di valutazione sul ricorrere dei presupposti per la revisione, la controversia sull’an della pretesa appartiene al giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un accordo quadro per il servizio di sorveglianza tecnica e manutenzione degli acquedotti di adduzione primaria del Lotto Centro Nord, concesso da una società fornitrice del servizio idrico, chiedeva la revisione periodica del corrispettivo ai sensi dell’art. 44 della legge n. 724/1994.

La stazione appaltante respingeva la richiesta rilevando il mancato superamento della soglia del dieci per cento del prezzo complessivo, prevista dall’art. 67, comma 4, del capitolato speciale d’appalto e dall’art. 10, comma 1, del contratto stipulato nel 2018, mentre la società ricorrente ne sosteneva la nullità per contrarietà all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, norma imperativa in materia di revisione prezzi.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia rigetta il ricorso, affermando in primo luogo la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia. Il Collegio richiama il criterio distintivo fondato sulla natura del potere esercitato dalla stazione appaltante: la clausola del capitolato, pur disciplinando compiutamente i criteri di quantificazione, lascia comunque all’ente un margine di valutazione discendente dal potere di accertare l’an della revisione, sicché la fattispecie rientra nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), punto 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 aprile 2018, causa C-152/17, secondo cui la direttiva 2004/17 non impone agli Stati membri di prevedere la revisione periodica dei prezzi nei contratti dei settori speciali, né osta a norme nazionali che la escludano.

Il combinato disposto degli artt. 115 e 206 del d.lgs. n. 163/2006 rende la previsione revisionale non cogente per i contratti dei settori speciali, con la conseguenza che le parti possono modularla liberamente: la clausola che richiede una variazione superiore al dieci per cento non è nulla, ma integra un’allocazione convenzionale dell’alea contrattuale, coerente con la funzione di riequilibrio del corrispettivo e distinta da un meccanismo di indicizzazione automatica.

Il Tribunale esclude altresì la sussistenza di un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della stazione appaltante, rilevando la mancata dimostrazione dell’identità dei presupposti tra le fattispecie richiamate, e compensa le spese di lite per la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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