Annullamento misure compensative sproporzionate per il riconoscimento del titolo di docente di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 12185 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in uno Stato membro dell’Unione europea ai fini dell’esercizio in Italia di una professione regolamentata, l’amministrazione, nel valutare la sussistenza di eventuali differenze sostanziali tra i percorsi formativi, è tenuta a svolgere un’istruttoria concreta e a motivare espressamente le ragioni per cui ritiene di non considerare utile il percorso già svolto dall’istante. La previsione di misure compensative, quale un tirocinio di durata biennale e di 600 ore, che azzeri di fatto l’esperienza formativa maturata all’estero, contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve ispirarsi l’attività provvedimentale, integrando un difetto di motivazione e un vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia, aveva intrapreso in Romania un percorso di specializzazione per il sostegno didattico, acquisendo una qualifica professionale di 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di formazione, comprensive di tirocinio. Presentata l’istanza di riconoscimento del titolo in Italia per le classi di concorso ADAA e ADEE, il Ministero dell’Istruzione, all’esito di un giudizio di ottemperanza che aveva annullato un precedente diniego, aveva adottato un nuovo provvedimento di accoglimento parziale, subordinando però il riconoscimento allo svolgimento di misure compensative consistenti in un tirocinio di 600 ore e due anni. Il ricorrente ha impugnato tale decreto, deducendo l’irragionevolezza e la sproporzione delle misure, il difetto di motivazione e la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ravvisando un evidente difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che i percorsi formativi italiano e rumeno in materia di sostegno risultano equiparabili, essendo in entrambi i casi prevista l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi oltre allo svolgimento di un periodo di tirocinio. Tale circostanza rende del tutto immotivata la previsione di un ulteriore tirocinio biennale di 600 ore, che non risponde ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità.
La pronuncia richiama precedenti giurisprudenziali che hanno chiarito come la previsione di un tirocinio di due anni sia ordinariamente riservata ai docenti privi di titoli abilitativi, sicché imporla a chi abbia già maturato un’esperienza formativa all’estero equivale ad azzerarne il percorso di studi. Il TAR evidenzia inoltre che l’amministrazione non ha esplicitato le materie da integrare, né ha verificato in concreto le differenze tra i due percorsi didattici, limitandosi a un generico richiamo a un parere tecnico non allegato e i cui contenuti non sono nemmeno richiamati nel decreto.
La Corte ha quindi affermato che, quale che sia il corredo di titoli presentato dall’istante, residua uno spazio di discrezionalità tecnica del Ministero nel valutare se l’insieme di titoli, diplomi ed esperienze maturate all’estero sia sostanzialmente equivalente al percorso formativo richiesto in Italia. Tale valutazione, tuttavia, deve essere effettiva e concretamente motivata, non potendo risolversi in un’applicazione automatica e afflittiva delle misure compensative. L’imposizione di 600 ore aggiuntive di tirocinio, in assenza di una motivazione che giustifichi la coerenza di tale durata, non assolve alla funzione di compensazione ma determina l’effetto di vanificare il percorso di studi compiuto in Romania.
Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, motivando espressamente sull’eventuale necessità e sull’entità delle misure compensative. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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