Riscatto maggiorazioni servizio ante 1998, nessun limite dei cinque anni (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 36 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite complessivo di cinque anni previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997 per gli aumenti dei periodi di servizio opera esclusivamente per i servizi maturati a partire dal 1 gennaio 1998. Il richiamo ai “limiti dei cinque anni massimi stabiliti” contenuto nel comma 3 della stessa disposizione va riferito solo ai periodi per i quali quel limite è effettivamente stabilito, e dunque ai servizi successivi alla entrata in vigore del decreto. Per il servizio “comunque prestato” anteriormente, il diritto al riscatto sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, rappresentato dall’effettivo svolgimento del servizio utile, mentre la domanda e il pagamento dell’onere costituiscono mere modalità di esercizio di un diritto già entrato nella sfera giuridica dell’interessato. L’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 è norma transitoria che esplicita le conseguenze del diverso regime ante e post 1998, senza introdurre deroghe o condizioni ulteriori. La locuzione “con percezione delle relative indennità” non è condizione di ammissibilità della maggiorazione ultraquinquennale, ma elemento descrittivo volto alla piena tutela del diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, ha presentato domanda di riscatto ai fini pensionistici delle maggiorazioni di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, in relazione al servizio prestato dal 21 settembre 1987 al 4 ottobre 1995. L’INPS ha respinto l’istanza rilevando che l’interessato aveva già conseguito il tetto di cinque anni riscattabili a titolo di impiego operativo di campagna.

Il lavoratore ha impugnato il diniego davanti al giudice delle pensioni, invocando l’orientamento di merito favorevole al riconoscimento del diritto anche oltre il limite quinquennale per il servizio reso prima del 1 gennaio 1998. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando un precedente di segno opposto.

La Motivazione della Corte

Il giudice delimita l’oggetto della controversia all’accertamento in punto di diritto della spettanza del riscatto, escludendo ogni determinazione consequenziale — quantificazione in mesi e giorni del servizio utile, importo dell’onere, scomputo di periodi già riconosciuti — in quanto rimessa ai poteri dell’Amministrazione non ancora esercitati, secondo il principio dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.

Nel merito, la Corte condivide l’interpretazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 offerta dalla giurisprudenza di legittimità contabile e dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, richiamando in particolare Corte dei conti, Sez. II Centrale d’Appello, sent. n. 223/2021 e Corte dei conti, Sez. giur. Toscana sent. n. 256/2022. Il diritto alla maggiorazione sorge con l’effettivo svolgimento del servizio utile; la domanda e il pagamento dell’onere sono solo modalità operative di esercizio di un diritto già acquisito.

Su questa base il giudice legge il comma 3 in coordinamento con il comma 1 e con la norma transitoria dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997. Il riferimento ai limiti quinquennali può operare solo per i periodi per i quali quel limite è stabilito, cioè per quelli maturati dopo il 1 gennaio 1998. La disposizione transitoria si limita a esplicitare le conseguenze del diverso regime, salvaguardando anzianità e base di calcolo senza introdurre condizioni ulteriori.

La Corte esclude che l’espressione “con percezione delle relative indennità” costituisca condizione per beneficiare della maggiorazione ultraquinquennale: si tratta di elemento descrittivo, coerente con la qualificazione del trattamento di quiescenza come retribuzione differita. La piena equiparazione tra servizio effettivo e servizio riscattato è principio generale, e le deroghe devono essere espressamente stabilite dal legislatore, senza determinare disparità di trattamento irrazionali.

Pertanto, per il servizio ante 1998 gli unici limiti sono l’effettivo svolgimento del servizio “comunque prestato” e l’assenza di duplicazioni per il medesimo periodo. Il ricorso è accolto nei termini di motivazione, salvo l’accertamento in fatto delle condizioni a cura dell’Amministrazione. L’accoglimento limitato al diritto giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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