Ottemperanza al giudicato sulle spese e commissario ad acta per il pagamento (TAR Sardegna n. 315 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e il decorso dei termini di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza nel termine assegnato. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da subito, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, con liquidazione anticipata del relativo compenso a carico dell’ente. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Sardegna aveva definito un precedente giudizio, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate nella misura di 1.500 euro in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. L’amministrazione sanitaria, regolarmente intimata, non si costituisce in giudizio.
Il ricorrente domanda che sia ordinato all’ente di eseguire il giudicato e che sia nominato un commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva, in caso di ulteriore inerzia, con vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la mancata costituzione dell’amministrazione lascia incontestata l’affermazione circa il mancato pagamento delle spese. Il dato dirimente è però di ordine temporale: risultano trascorsi più di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e dalla richiesta di pagamento, soglia prevista dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Su questa base il ricorso è accolto. L’ente viene condannato a dare esecuzione alla sentenza per la parte di interesse, provvedendo al pagamento in favore del difensore antistatario entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, oltre accessori fino all’effettivo soddisfo.
Il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale dell’Assessorato regionale alla sanità, con facoltà di delega a un dirigente regionale. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Il compenso del commissario è liquidato in via anticipata in euro 800,00, a carico dell’ente qualora il protrarsi dell’inerzia renda indispensabile la prestazione. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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