Giudicato del giudice ordinario: obbligo di esecuzione dell’Amministrazione e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 358 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, anche quando questa concerne la attribuzione di un beneficio economico a un pubblico dipendente, come la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento dell’Amministrazione, unitamente alla mancata contestazione dell’inottemperanza, legittima l’esperimento del rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm. In tale sede, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del giudicato e, per l’eventualità di una ulteriore inottemperanza, nominare sin d’ora un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite il sistema della Carta Elettronica, l’importo nominale di € 1.500,00 per l’aggiornamento e la formazione. Nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria, l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. La docente ha quindi adito il TAR per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., sostenendo l’inottemperanza dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, a fronte dell’omesso adempimento del giudicato e della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, non emergono contestazioni in merito all’inottemperanza, configurandosi quindi i presupposti per il rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il Collegio ha verificato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, computato dalla notifica della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, avvenuta in data indicata in atti.
Ciò posto, il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e condannandolo agli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o suo delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’eventuale attività commissariale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi € 700,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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