Atto di riscontro all’esposto e diniego di autotutela non impugnabile (TAR Sicilia n. 2573 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Soprintendenza riscontra un esposto e riferisce gli esiti favorevoli di una compatibilità paesaggistica integra un diniego di autotutela, privo di autonoma portata lesiva e non impugnabile, salvo che l’amministrazione compia una nuova valutazione degli interessi con motivazione rinnovata. Il termine per impugnare l’atto di accertamento di compatibilità paesaggistica decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e del suo effetto lesivo, non dalla notificazione formale. È sufficiente che l’interessato percepisca l’esistenza dell’atto e il suo contenuto essenziale, restando irrilevante la conoscenza di tutti gli elementi. L’accertamento della compatibilità paesaggistica supera la pretesa al ripristino e rende attuale l’interesse del terzo a impugnare.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni ricadenti in area vincolata, aveva ceduto parte degli appezzamenti a una società per la realizzazione di un complesso alberghiero. Fallita la società, la curatela aveva venduto alcuni edifici a due società controinteressate e receduto dal contratto di affitto dei beni del ricorrente. Nel novembre 2021 il ricorrente presentava un esposto agli enti preposti, denunciando violazioni edilizie, urbanistiche, archeologiche e paesaggistiche, anche in relazione a procedimenti di sanatoria avviati dagli aventi causa.
Con il ricorso impugnava la nota con cui il Soprintendente aveva riscontrato parte dei rilievi, il provvedimento di compatibilità paesaggistica in sanatoria e il decreto concernente il pagamento di una sanzione, chiedendone l’esibizione e riservando motivi aggiunti. L’amministrazione regionale eccepiva il difetto di legittimazione e l’infondatezza; le controinteressate eccepivano tardività, carenza di lesività e natura confermativa degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la mancanza di puntuale dimostrazione della legittimazione e dell’interesse ad agire, non essendo sufficiente la generica prospettazione di parte. Su questa base ritiene il ricorso in parte irricevibile e per il resto inammissibile.
Quanto alla nota soprintendentizia, essa si limita a esporre gli esiti favorevoli della richiesta di compatibilità paesaggistica e l’assenza di criticità che giustifichino un intervento dell’ufficio. Gli atti con cui l’amministrazione nega l’esercizio dell’autotutela sono di regola privi di autonoma portata lesiva, perché la lesione discende dal provvedimento originario, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato. Il diniego espresso di autotutela è atto meramente confermativo, salvo che l’amministrazione riesamini l’atto e lo confermi con nuova istruttoria e nuova motivazione, ipotesi che non ricorre nel caso concreto (Cons. St., sez. IV, n. 3485 del 2023).
Anche l’eccezione di tardività è fondata. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente conosceva gli atti di sanatoria almeno dal 13 agosto 2019, quando il curatore fallimentare gli aveva trasmesso via PEC il riscontro tecnico alle sue osservazioni, con diffuse informazioni sul procedimento di regolarizzazione e sui provvedimenti adottati. L’atto di compatibilità paesaggistica altri non è che il provvedimento del 25 febbraio 2011, allegato a quella relazione.
La Corte precisa che l’accertamento di compatibilità paesaggistica supera la pretesa al ripristino, rendendo attuale l’interesse del terzo già al momento della conoscenza (C.G.A.R.S. n. 1086 del 2021). Il decreto del 2012 rende solo esigibile l’obbligo di corrispondere l’indennità. La piena conoscenza ricorre quando l’interessato individua l’atto e il suo contenuto essenziale, con gli aspetti che ne rendono evidente la lesività (Cons. St., sez. IV, n. 1112 del 2024); non serve la notificazione formale. L’impugnazione è dunque tardiva. La richiesta di esibizione resta superata dalla produzione documentale. Il Collegio esclude la cancellazione delle espressioni ritenute offensive, per l’assenza di abuso della difesa (Cons. St., sez. VII, n. 3089 del 2024; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1371 del 2022). Le questioni di merito restano assorbite (Ad. Pl. n. 5 del 2015), con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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