Ottemperanza al giudicato e pignoramenti presso terzi non provati (TAR Sicilia n. 2571 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che opponga di aver subito pignoramenti presso terzi del credito vantato dal ricorrente ha l’onere di provare l’avvenuto pagamento delle somme dovute, anche in favore dei terzi assegnatari. La dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato non è sufficiente a dimostrare l’estinzione del debito, poiché in tal caso il creditore deve instaurare il giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. e, in caso di inerzia, il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo. L’assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., disposta salvo esazione, non produce l’immediata estinzione del credito esecutato, essendo subordinata alla condizione sospensiva del pagamento effettivo. Persiste quindi l’obbligo di integrale ottemperanza al giudicato, detratte le somme già versate.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa e sulla sentenza che ha rigettato l’opposizione del Comune intimato. Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, era stato notificato al debitore; la sentenza di rigetto è passata in giudicato. Non avendo il Comune ottemperato, il Consorzio propone ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.

Il Comune, costituitosi, oppone di aver subito numerosi pignoramenti presso terzi del credito del Consorzio e che tutte le somme disponibili sarebbero state aggredite dai creditori. Il Collegio dispone incombenti istruttori e rinvia la trattazione per consentire precisazioni; alla successiva camera di consiglio il Comune non produce ulteriore documentazione, mentre il Consorzio deposita memoria e documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità della procedura: la notificazione del titolo esecutivo, l’esecutorietà del decreto e il passaggio in giudicato della sentenza. Accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 e la persistente mancata ottemperanza del titolo da parte dell’ente intimato.

Nessun motivo giustifica l’inadempienza. Il Comune deduce di essere stato terzo pignorato in 108 procedure esecutive, ma non fornisce prova dell’avvenuto pagamento delle somme in favore dei terzi. Il Collegio richiama la disciplina dell’espropriazione mobiliare presso terzi: a fronte di dichiarazione negativa del terzo, il creditore deve promuovere il giudizio ex art. 548 cod. proc. civ., secondo le forme dell’art. 549 cod. proc. civ.; la mera contestazione non è sufficiente e, in caso di inerzia del creditore procedente, il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo esecutivo.

Il Collegio richiama inoltre l’orientamento secondo cui l’assegnazione in pagamento del credito ex art. 553 cod. proc. civ., ove avvenuta e disposta salvo esazione, non determina l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto, essendo subordinata alla condizione sospensiva del pagamento effettivo (Cass. civ. Sez. III n. 18123 del 23.06.2023). Nel caso concreto, il Comune non ha provato alcun pagamento in favore di terzi, prova necessaria anche a fronte delle deduzioni del ricorrente rimaste non contestate.

Ne consegue la persistenza dell’obbligo di integrale ottemperanza, detratte le somme già versate per il titolo anche a terzi dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Il Collegio fissa il termine di novanta giorni per il pagamento e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Segretario generale di altro ente, con ulteriore termine di novanta giorni. Non sono dovute le spese di precetto, imputabili alla scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Il Collegio respinge invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., considerato che la decisione da eseguire ha già riconosciuto interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo e tenuto conto delle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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