Canone concessione agri marmiferi e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Toscana n. 1402 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la quantificazione del canone di concessione degli agri marmiferi comunali e del contributo di estrazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui rapporti di concessione di beni pubblici, ma esclude espressamente quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Quando la determinazione del dovuto avviene mediante accertamenti tecnici sui presupposti fattuali economico-aziendali, senza spendita di potere discrezionale, la lite ha contenuto meramente patrimoniale ed è devoluta al giudice ordinario. Il contributo di estrazione, avente natura indennitaria e non tributaria, non muta il riparto. La disciplina regionale che differenzia l’aliquota della zona apuoversiliese rispetto al resto della Toscana non viola i principi costituzionali e comunitari.

Il Fatto

Quattro società concessionarie di agri marmiferi nel Comune di Carrara impugnavano la deliberazione consiliare n. 104 del 2019, che confermava nella misura del 5% l’aliquota applicata al valore unitario medio della produzione di blocchi, e le determinazioni dirigenziali con cui erano stati approvati i valori di mercato per tonnellata, le schede merceologiche di ciascuna cava e gli importi del canone e del contributo.

Le ricorrenti deducevano, tra l’altro, l’illegittimità dell’istruttoria tecnica per l’uso di parametri estranei al regolamento, la non rappresentatività delle schede, la duplicazione del prelievo, l’incompatibilità costituzionale e comunitaria della normativa regionale e il difetto di motivazione della delibera. Il Comune eccepiva l’inammissibilità parziale dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i gravami per connessione oggettiva, esamina per priorità logica il motivo relativo alle determinazioni sul valore di mercato e sugli importi. Accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il limite dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. e la sintesi delle Sezioni Unite n. 4803 del 2020: le controversie su indennità, canoni e corrispettivi restano al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgono l’azione autoritativa della pubblica amministrazione.

Il Tribunale osserva che l’istruttoria contestata si limita ad applicare i criteri generali del regolamento mediante accertamento della qualità della produzione di ciascuna cava e il suo prezzamento. Non si tratta di valutazioni discrezionali, ma di attività di mero accertamento tecnico. Richiama sul punto la Cons. Stato n. 8382 del 2020, che per le cave di Carrara ha qualificato come devoluto al giudice ordinario l’accertamento dei diritti e degli obblighi economici del rapporto concessorio, fondato su criteri scevri di discrezionalità amministrativa.

La stessa fissazione dell’aliquota del 5% viene in rilievo come adeguamento statistico all’andamento di mercato, non come esercizio di potere autoritativo. Le parti restano in posizione paritetica. Il quarto motivo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Gli altri motivi sono infondati. La differenziazione dell’aliquota tra zona apuoversiliese e resto della Toscana trova giustificazione nel pregio ambientale e commerciale del marmo apuano e rientra nella discrezionalità del legislatore regionale. Il contributo di estrazione ha natura di indennizzo e non di tributo, come affermato dalla Corte cost. n. 89 del 2018. La delibera consiliare, atto a contenuto generale, è esclusa dall’obbligo motivazionale e dagli oneri partecipativi ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 13, comma 1, legge n. 241/1990. I ricorsi sono quindi in parte inammissibili e in parte respinti, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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