Revoca patente e nuovo art. 120 codice strada competenza giudice ordinario (TAR Puglia n. 1505 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella introdotta dalla legge n. 177/2024, che ha aggiunto un nuovo capoverso all’art. 120, comma 3, cod. strada, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 del medesimo articolo. I requisiti soggettivi di moralità si applicano quindi anche a chi abbia già riportato la revoca della patente, senza che residui un potere discrezionale prefettizio di rilascio del nulla osta dopo il triennio. La materia attiene a diritti soggettivi e a potere amministrativo vincolato: la giurisdizione spetta al giudice ordinario e il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la revoca della patente di guida da parte della Prefettura a seguito di due condanne penali, divenute irrevocabili rispettivamente nel 2019 e nel 2021, per reati in materia di stupefacenti. Decorso il triennio dalla revoca, presentava istanza alla Prefettura per ottenere il nulla osta al conseguimento di una nuova patente e l’eliminazione dei motivi ostativi. L’amministrazione riscontrava la richiesta in senso sostanzialmente negativo, limitandosi a significare che l’istanza doveva essere inoltrata alla Motorizzazione Civile.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 120 cod. strada e del decreto interministeriale del 24 ottobre 2011. In sede cautelare il Tribunale sospendeva il provvedimento, richiamando l’orientamento consolidato sull’esistenza di un potere discrezionale prefettizio dopo il triennio. Nelle more l’amministrazione interveniva sul portale ministeriale, eliminando il motivo ostativo; nella pubblica udienza il Presidente rilevava d’ufficio una possibile causa di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’art. 5 c.p.c.: la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, e il ricorso era stato notificato e depositato il 12 dicembre 2024. Rileva quindi che l’art. 120, comma 3, cod. strada prevede il divieto di conseguire una nuova patente prima del decorso di tre anni dalla revoca.
La novella intervenuta nel dicembre 2024 ha aggiunto un capoverso alla disposizione, stabilendo che in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1. Il Tribunale legge la modifica come estensione espressa dei requisiti soggettivi di moralità a tutti coloro che intendono conseguire l’abilitazione alla guida, tanto se la richiedano per la prima volta quanto se sia stata loro precedentemente revocata, fatti salvi gli effetti della riabilitazione penale.
Da qui la conseguenza sul riparto: dopo la riforma non è più configurabile un potere discrezionale prefettizio di possibile rilascio del nulla osta dopo il triennio, in carenza di riabilitazione penale. La fattispecie attiene ora a diritti soggettivi e a potere vincolato della pubblica amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio non si pronuncia quindi nel merito della vicenda sostanziale, né sull’idoneità dell’intervento sul portale ministeriale a eliminare l’ostativo. Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata.
Le spese processuali sono compensate integralmente, in ragione della rilevazione d’ufficio della questione di giurisdizione.
Nota della Redazione
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