Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso: accesso agli atti di gara senza decisione nel merito (TAR Sardegna n. 1088 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice adito debba pronunciarsi nel merito delle domande proposte. L’estinzione consegue alla manifestazione di volontà del ricorrente di non proseguire l’azione, accettata dalle controparti, e comporta la definizione del processo con un provvedimento che dichiara l’estinzione e regola il regime delle spese processuali secondo l’accordo delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata all’esito di una gara indetta dal Comune per l’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana, aveva proposto ricorso avverso la decisione dell’amministrazione di consentire l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario solo in forma parziale, a seguito dell’adesione del RUP alla richiesta di oscuramento di alcune parti del documento.
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del proprio diritto all’accesso integrale all’offerta, con conseguente ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Nelle more del giudizio, tuttavia, la difesa della ricorrente ha depositato un atto di formale rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dal Comune e dal controinteressato, con richiesta di compensazione delle spese processuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a seguito della rinuncia depositata dalla parte ricorrente e dell’adesione delle altre parti costituite, non vi è spazio per una decisione nel merito della controversia. La rinuncia al ricorso costituisce espressione del potere dispositivo della parte e, una volta accettata dalle controparti, determina l’estinzione del processo.
Il giudice amministrativo è chiamato esclusivamente a prendere atto della manifestazione di volontà delle parti e a dichiarare l’estinzione del giudizio, senza alcuna valutazione sulle questioni sostanziali e processuali sollevate nel corso del procedimento, che restano assorbite e prive di definizione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio recepisce l’accordo intervenuto tra le parti, disponendo l’integrale compensazione delle spese processuali, in coerenza con quanto richiesto nell’atto di rinuncia sottoscritto per adesione da tutte le parti costituite.
La pronuncia si configura pertanto come provvedimento di natura meramente processuale, che non entra nel merito della questione dell’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario. L’estinzione del giudizio per rinuncia lascia impregiudicata ogni questione relativa alla legittimità dell’oscuramento operato dall’amministrazione, la cui verifica avrebbe richiesto una decisione nel merito.
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Nota della Redazione
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