Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora nel rito amministrativo (TAR Campania n. 2223 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, la pronuncia civile ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultando alcuna esecuzione, va ordinato all’Amministrazione di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia si nomina fin d’ora il commissario ad acta. È dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione e dies ad quem nel giorno dell’adempimento. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Il Fatto
Il Fallimento di una società cooperativa agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V., che aveva condannato il Comune al pagamento di una somma di danaro, oltre interessi e spese processuali, in parziale riforma del decreto ingiuntivo.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché il Comune non ha proceduto al pagamento, il Fallimento propone ricorso chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della sentenza civile come titolo idoneo a fondare l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il giudicato del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Tribunale verifica quindi i presupposti processuali e sostanziali dell’azione. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che condiziona l’esperibilità dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Comune di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale, su istanza della parte ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure dell’adempimento effettuato dal commissario. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, come affermato dalla Ad. pl. n. 8 del 2021 del Consiglio di Stato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La condanna riguarda anche la penalità di mora secondo la misura precisata in motivazione.
Nota della Redazione
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