Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Veneto n. 1429 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato un’obbligazione della pubblica amministrazione è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando sia attestato il passaggio in giudicato del provvedimento e sia decorso il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’adempimento entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta, destinato a operare solo in caso di persistente inottemperanza.

Il Fatto

Una docente otteneva dal giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditare sulla stessa il contributo spettante, oltre interessi e rivalutazione, con rifusione delle spese di lite. La pronuncia non veniva impugnata e diveniva definitiva.

Notificata in forma esecutiva al Ministero, la sentenza restava però ineseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza. La sentenza è stata inoltre notificata al Ministero in forma esecutiva e, da tale notifica, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nessun dubbio sussiste, osserva il Collegio, sull’appartenenza del provvedimento al novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni rimaste ineseguite trovano attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede il rimedio proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina dunque al Ministero di dare attuazione alla sentenza, costituendo la carta con le modalità e le funzionalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 e accreditando la somma dovuta, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, da spendersi entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta.

L’adempimento deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di inottemperanza persistente, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di subdelega e con l’ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere, attivandosi su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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