Rinegoziazione dei trattati di riassicurazione e determinazione della riserva a carico dei riassicuratori: prevale l’effettiva traslazione del rischio (Cass. civ. Sez. 5 n. 9750 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 37, comma 11, d.lgs. n. 209/2005, nella parte in cui dispone che la riserva a carico del riassicuratore, iscritta nell’attivo di bilancio, è determinata conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione in base agli importi lordi delle riserve tecniche, va interpretato nel senso che la riserva stessa è determinata in base a quanto pattuito nello specifico contratto e in considerazione dell’effettivo rischio trasferito. Ne consegue che, in caso di riassicurazione per eccesso limitata alla sola eccedenza di una determinata soglia, è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico, ove siano venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l’accantonamento e l’iscrizione. Il giudicato esterno formatosi per una diversa annualità di imposta non esplica effetti con riferimento alla variazione della riserva tecnica, trattandosi di elemento variabile in funzione del tempo da accertarsi anno per anno.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società assicuratrice e alla sua controllante, operanti in regime di consolidato fiscale, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, con cui era ripreso a tassazione un maggior reddito IRES di complessivi euro 7.435.992. La pretesa derivava dall’indebito abbattimento della riserva integrativa a carico dei riassicuratori per le assicurazioni dei danni da calamità naturali, per euro 7.018.829, e dal mancato accantonamento di euro 417.163 nella medesima riserva.

Le società contribuenti avevano impugnato l’atto, sostenendo che l’ammontare della riserva a carico dei riassicuratori non potesse prescindere dal contenuto degli accordi di riassicurazione, essendo intervenuta la sostituzione dei trattati di riassicurazione pro quota con trattati in eccesso. La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso; l’Agenzia aveva proposto ricorso per saltum in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente con riferimento a pronunce relative ad altre annualità di imposta. Quanto alla sentenza della CTR di Milano, l’eccezione è infondata sotto il profilo soggettivo, non risultando emessa fra le stesse parti. Quanto all’ordinanza di legittimità relativa all’anno 2009, l’eccezione è infondata sotto il profilo oggettivo: il giudicato esterno nel processo tributario per le imposte periodiche concerne solo gli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, non gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio già affermato con le ordinanze n. 18667 del 2024 e n. 1167 del 2023, relative alla stessa vicenda per anni d’imposta diversi. L’art. 37, comma 11, d.lgs. n. 209/2005 stabilisce che le riserve a carico dei riassicuratori sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, richiamando i metodi del comma 4 senza alcun riferimento alle modalità di determinazione della riserva integrativa per le calamità naturali, disciplinata dal d.m. 15 giugno 1984.

La riserva a carico dell’assicuratore diretto è posta passiva a tutela degli assicurati, mentre la riserva a carico del riassicuratore costituisce posta attiva che controbilancia la traslazione del rischio sul terzo. Pretendere di mantenere la riserva a prescindere dall’effettiva traslazione del rischio contrasterebbe con la ratio della garanzia rafforzata voluta dal legislatore. La rinegoziazione degli accordi mediante il passaggio da trattati pro quota a trattati per eccesso non può non incidere sulla determinazione dell’ammontare delle riserve in sede di redazione del bilancio, risultando illegittimo lo smontaggio solo ove manchi una effettiva riduzione del rischio trasferito.

La Corte ha pertanto ritenuto il ricorso infondato, confermando la sentenza impugnata e condannando l’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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