Accertamento bancario del professionista: presunzione solo sui versamenti, non sui prelevamenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 9751 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale relativa della natura reddituale delle movimentazioni bancarie opera nei confronti del lavoratore autonomo o professionista esclusivamente per le operazioni di versamento, gravando su quest’ultimo l’onere di provare l’estraneità delle poste a fatti imponibili. Per i prelevamenti, invece, la presunzione non opera e l’Amministrazione finanziaria è onerata, secondo la regola generale, di dimostrare che le somme siano state effettivamente destinate a investimenti nell’attività professionale. Il provvedimento di riduzione in autotutela della pretesa non necessita di specifica motivazione, mentre la motivazione del giudice di merito che valuta la prova contraria offerta dal contribuente deve essere analitica e non apparente.
Il Fatto
La controversia nasceva dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito di lavoro autonomo di una professionista, integrandolo con maggiori ricavi all’esito di indagini bancarie che avevano evidenziato versamenti e prelevamenti non giustificati. Nel corso del giudizio di primo grado, l’Ufficio depositava un provvedimento di autotutela parziale che riduceva la pretesa, senza tuttavia comunicarlo alla contribuente e senza specificare le movimentazioni residue contestate. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso e, in appello, la Commissione tributaria regionale rigettava il gravame. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del controricorso, ritenendo correttamente applicata la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, che sospende per nove mesi i termini processuali scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
Con riferimento al merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, affermando che l’autotutela riduttiva non necessita di specifica motivazione, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di interesse del motivo concernente l’allegato a tale provvedimento, non essenziale alla sua validità.
La Corte ha poi accolto il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per aver posto a carico della professionista l’onere di giustificare anche i prelevamenti. Richiamando il principio affermato dalla Corte cost. n. 228/2014, la Cassazione ha ribadito che la presunzione legale di natura reddituale dei movimenti bancari, per i lavoratori autonomi, opera solo per i versamenti, mentre per i prelevamenti l’Amministrazione deve provare che le somme siano state destinate all’attività professionale.
La Corte ha inoltre ritenuto fondato il quarto motivo, ravvisando una motivazione apparente nella sentenza della CTR, che aveva apoditticamente affermato l’inidoneità della documentazione prodotta senza un esame analitico delle singole operazioni e delle relative giustificazioni, come richiesto dal consolidato orientamento di legittimità. Infine, è stato rigettato il quinto motivo, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia quando la decisione implicita di rigetto emerga dalla motivazione complessiva.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.