Ottemperanza al giudicato e nesso causale tra uranio impoverito e patologia tumorale (TAR Toscana n. 1095 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, ove il nuovo provvedimento riproponga il medesimo difetto istruttorio già censurato, dichiara la nullità degli atti per violazione del giudicato e, esercitando la giurisdizione estesa al merito, accerta la dipendenza da causa di servizio della patologia. Il contenuto conformativo della sentenza impone di considerare provata, su base statistico-probabilistica e mediante le analisi di laboratorio acquisite, la correlazione tra esposizione a uranio impoverito e insorgenza della malattia, salva la prova, a carico dell’amministrazione, di un fattore esogeno dotato di autonoma ed esclusiva portata eziologica. La mera ipotesi astratta di una causa alternativa, non riferita alla specifica situazione del ricorrente, non integra la prova contraria. In mancanza, il potere di riesame è definitivamente consumato e la domanda va accolta.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “esiti di pancreasectomia e splenectomia per adenocarcinoma pancreatico con metastasi epatiche sincrone“, riconducibile allo stress psico-fisico patito in teatri operativi caratterizzati da dispersione di micro e nano particelle di metalli pesanti. La Commissione Medica aveva ascritto la menomazione alla 6^ categoria della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978.

Il primo diniego, fondato sul parere contrario del Comitato di verifica, è stato annullato dal TAR Toscana con sentenza passata in giudicato, che ha disposto la rinnovazione del procedimento. In esecuzione, il Comitato ha riesaminato l’istanza ed escluso nuovamente la dipendenza; il Comando Generale ha recepito il parere con decreto del 4 settembre 2024. Il ricorrente ha quindi agito per ottemperanza, chiedendo in via principale la nullità dei nuovi atti e il riconoscimento giudiziale del beneficio, in via subordinata l’annullamento previa conversione del rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il contenuto conformativo del giudicato. La sentenza presupposta, richiamando i precedenti della stessa Sezione, ha ritenuto sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici del rapporto causale, alla luce degli studi internazionali, dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità e delle misure di protezione adottate dal 1992, in particolare con la Direttiva del Ministero della Difesa del 26 novembre 1999. In presenza di elementi statistici rilevanti, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo prova contraria dell’amministrazione.

Il TAR sottolinea che il giudicato copre anche la circostanza della presenza nell’organismo di nanoparticelle di metalli pesanti, desunta dalle analisi mediante microscopia elettronica a scansione prodotte in giudizio. La sentenza presupposta aveva rimesso al Comitato di considerarne i risultati, non di contestarne l’attendibilità.

Il nuovo parere del Comitato è invece dedicato quasi per intero a confutare l’assunto di base, sostenendo che il teatro operativo non presentasse rischi apprezzabili di contaminazione. Per questo aspetto esso si pone in diretto contrasto con il giudicato. Il solo spazio residuo era la ricerca di una plausibile causa alternativa della malattia: sul punto il Comitato si limita a ipotizzare in astratto l’inalazione di inquinanti atmosferici, senza riferire il preteso fattore causale alla specifica situazione del ricorrente.

Anche il nuovo diniego incorre pertanto nel medesimo vizio che aveva condotto all’annullamento del primo. In conformità ai precedenti della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 238; id., 15 giugno 2021, n. 929), il Collegio ritiene definitivamente consumato il potere di riesame e accoglie la domanda in applicazione del principio del c.d. “one shot temperato”, previa dichiarazione di nullità degli atti impugnati. Resta assorbita la domanda subordinata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *