Revoca del nulla osta al lavoro per errore sul numero di assunzioni (TAR Veneto n. 1692 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione, recependo il parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, valuti la capacità economica del datore di lavoro con riferimento a un numero di assunzioni errato, pur avendo ricevuto nel contraddittorio procedimentale l’asseverazione professionale che ne indica un numero diverso ed inferiore. La verifica della congruità del numero delle richieste di assunzione e della capacità reddituale resta demandata ai professionisti abilitati ai sensi dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, senza che ciò escluda i controlli dell’Amministrazione. Con riferimento ai nulla osta rilasciati per cittadini di Stati ad alto rischio, l’efficacia del titolo è sospesa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024, fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, presentava istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale in favore di un cittadino del Bangladesh. Il nulla osta veniva rilasciato nel luglio 2023. Successivamente, l’Amministrazione avviava il procedimento di revoca, sulla base del parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che rilevava l’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro rispetto all’assunzione di sessanta lavoratori. Nel contraddittorio procedimentale, il ricorrente precisava di aver richiesto l’assunzione di soli sei lavoratori, come attestato da un professionista abilitato. Nonostante ciò, il nulla osta veniva revocato con provvedimento del 29 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara preliminarmente la tardività della documentazione depositata dall’Amministrazione, in quanto prodotta oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a..
Nel merito, il collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sull’errata valutazione degli elementi di fatto acquisiti al procedimento. L’Amministrazione ha fondato la revoca sulla presunta insufficienza del reddito del ricorrente rispetto all’assunzione di sessanta lavoratori, ma tale numero è errato. Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta che il ricorrente aveva precisato di aver richiesto l’assunzione di soli sei lavoratori, nominativamente indicati nell’asseverazione trasmessa con pec del 23 aprile 2025. Tale documentazione era stata inviata non solo allo Sportello Unico ma anche all’Ispettorato, che avrebbe dovuto tenerne conto nell’emissione del parere ostativo.
Il TAR accoglie quindi la censura per difetto di istruttoria, annullando la revoca. Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, il tribunale ricostruisce la cornice normativa di riferimento, evidenziando che l’art. 3 d.l. n. 145/2024 ha sospeso l’efficacia dei nulla osta rilasciati a favore di cittadini di Stati ad alto rischio, tra cui il Bangladesh, fino alla conferma del positivo espletamento delle verifiche da parte dell’Ispettorato. Poiché nel caso di specie il nulla osta era stato rilasciato ma non era ancora stato emesso il visto di ingresso, l’efficacia del titolo risultava sospesa e subordinata alle verifiche.
Il collegio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, tenuta ad effettuare le prescritte verifiche. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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