Reiterazione delle violazioni e sospensione dell’attività di intrattenimento: la sanzione accessoria non richiede la definitività della prima contestazione (TAR Abruzzo n. 406 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative accessorie di natura interdittiva, la reiterazione di violazioni regolamentari, accertate in giornate diverse, costituisce un’autonoma fattispecie sanzionatoria che prescinde dalla definitività del provvedimento che accerta la prima violazione. L’Amministrazione, in presenza di una seconda violazione, è tenuta ad applicare direttamente la sanzione prevista per la recidiva, senza dover prima irrogare quella relativa alla prima infrazione né attendere che quest’ultima sia divenuta definitiva. Il principio di progressività sanzionatoria non può tradursi in una mera aspettativa di gradualità in capo al trasgressore, ma deve essere contemperato con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. La sanzione accessoria consegue all’accertamento di violazioni commesse nel periodo di vigenza delle prescrizioni, non già alla loro esecuzione in tale periodo.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di uno stabilimento balneare con attività di intrattenimento musicale e danzante, veniva destinataria di due verbali di accertamento per violazione dei limiti orari previsti dal Regolamento comunale per le attività rumorose stagionali, accertate in date diverse (27.08.2022 e 03.09.2022). Il Comune applicava la sanzione accessoria della sospensione quindicinale dell’attività, prevista per la seconda violazione, con ordinanza notificata il 18.10.2022. La società impugnava il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 8-bis e 14 L. n. 689/1981 e l’illegittimità del Regolamento per contrasto con la disciplina statale, nonché l’inapplicabilità della sanzione oltre il periodo stagionale di vigenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, relativo all’esclusione della reiterazione per violazioni commesse in tempi ravvicinati. Ha chiarito che le due violazioni, accertate in giornate diverse nell’ambito di distinti eventi, costituiscono condotte autonome non riconducibili a un’unica programmazione unitaria. Irrilevante è la circostanza che il verbale della prima violazione non fosse stato ancora notificato, essendo la contestazione avvenuta in presenza del legale rappresentante al momento dell’accertamento. Il presupposto per la sanzione più grave è il solo accertamento della violazione recidiva, non l’irrogazione della sanzione precedente.
Il secondo motivo è stato respinto in quanto l’art. 8-bis, comma 5, L. n. 689/1981 attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale di sospensione degli effetti della reiterazione, non un obbligo automatico. Le sanzioni accessorie interdittive configurano autonome fattispecie sanzionatorie, distinte dalle sanzioni pecuniarie, sicché non opera il regime della sospensione previsto per la progressione delle sanzioni principali. La mancata consegna del Regolamento al momento della contestazione costituisce vizio formale non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies L. n. 241/1990.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha precisato che la vigenza stagionale del Regolamento delimita l’ambito temporale delle prescrizioni sugli orari e i limiti acustici, non quello di esecuzione delle sanzioni per le violazioni ivi commesse. La sanzione accessoria consegue all’accertamento di infrazioni realizzate nel periodo di applicazione, mentre la sua esecuzione può legittimamente protrarsi oltre la chiusura della stagione. La tesi contraria svuoterebbe il potere sanzionatorio dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha infine richiamato il Consiglio di Stato n. 5786 del 2023, che ha confermato la sentenza n. 137/2022 di questo Tribunale, enunciando il principio del “doppio binario” tra sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Queste ultime richiedono il solo accertamento della condotta recidiva, senza obbligo di previa applicazione delle sanzioni intermedie, in coerenza con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
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Nota della Redazione
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