Revocazione per errore di fatto: inammissibile il difetto di giurisdizione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 83 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione, mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata, sono deducibili esclusivamente i motivi previsti dall’art. 202 c.g.c.; non è pertanto ammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile. L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure sulla supposta inesistenza di un fatto positivamente stabilito. Esso deve consistere in una svista materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, decisiva e vertente su un punto non controverso. Non integra errore di fatto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, né l’erronea interpretazione o qualificazione giuridica della domanda e degli atti di causa, configurandosi in tali casi un errore di giudizio estraneo al perimetro revocatorio.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla revoca, deliberata dall’assemblea dei soci di una società in house interamente partecipata da enti locali, dei componenti del consiglio di amministrazione in carica. Gli amministratori revocati, ritenuta la revoca priva di giusta causa, avviavano una procedura di negoziazione assistita conclusa con un verbale di conciliazione, in esecuzione del quale la società erogava somme a titolo di risarcimento e di spese legali.

La Sezione giurisdizionale regionale accoglieva la domanda subordinata della Procura contabile, accertando la responsabilità amministrativa per colpa grave e condannando i soci convenuti, con attribuzione della quota più rilevante al sindaco del comune capofila. La sentenza di appello confermava integralmente. Il condannato ha proposto ricorso per revocazione, articolando quattro motivi ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. e riproponendo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il collegio la dichiara inammissibile, ancor prima che infondata, perché la revocazione è un mezzo straordinario a critica vincolata, nel quale non rientra l’errore di diritto che si assume commesso dal giudice di appello nel confermare la giurisdizione contabile.

Quanto alla tardività della costituzione della Procura generale, la Corte rileva che il termine di cui all’art. 203, comma 6, c.g.c. è stato comunque rispettato, essendo stato osservato quello di venti giorni fissato nel decreto presidenziale. In ogni caso, in forza dell’art. 43 c.g.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori e non perentori, salvo espressa previsione contraria; dalla loro violazione non deriva alcuna inammissibilità, ma al più la concessione di un rinvio, che il ricorrente non ha richiesto.

Sul primo motivo, concernente la sussistenza della giusta causa di revoca, la Corte esclude ogni svista percettiva. Il giudice di appello si è espressamente pronunciato sul punto, escludendo che il sopravvenuto mutamento della compagine politica integri giusta causa e negando pertinenza alla pronuncia della Corte di cassazione n. 16335 del 18 giugno 2019, non sussistendo nel caso concreto un potere di nomina e revoca ai sensi dell’art. 2449 c.c. e dell’art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267/2000.

Il secondo motivo, relativo all’asserita interruzione del nesso causale ad opera della transazione, è parimenti inammissibile. La sentenza impugnata ha motivato che l’accordo non costituisce causa sopravvenuta autonoma, eccezionale e atipica, ma ha solo cristallizzato il quantum del danno. Si tratta, al più, di un apprezzamento valutativo, non di un abbaglio percettivo.

Il terzo motivo investe questioni di diritto, segnatamente l’applicabilità dell’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020 e delle modifiche introdotte dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1. Tali censure non possono sostanziare una svista materiale. Il quarto motivo, infine, riguarda la compensatio lucri cum damno e la modulazione delle quote, profili che attengono alla valutazione dei singoli apporti ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, della l. n. 20/1994 e che esulano dal perimetro dell’errore di fatto.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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