Mancanza di quadro unitario e analisi d’impatto nei ristori Covid al turismo (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 94 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 100, comma 2, Cost. e dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Nei ristori Covid al settore turistico la frammentazione degli interventi, la successione ravvicinata delle decretazioni d’urgenza e il riposizionamento delle competenze tra tre ministeri hanno impedito l’impiego delle risorse in un quadro programmatico organico. Il ricorso generalizzato all’autocertificazione e il rinvio dei controlli a una fase successiva, pur funzionali alla tempestività delle erogazioni, hanno inciso sulla gestione dei saldi. L’assenza di un sistema informativo unitario e di un quadro di acquisizione, analisi e valutazione dei dati impedisce la misurazione dell’impatto delle politiche di sostegno.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha svolto l’indagine “Il sostegno agli operatori del settore turistico”, per verificare la governance esercitata nell’impiego delle risorse gestite dal Ministero del turismo a fronte dei danni economici subiti dal comparto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’istruttoria ha esaminato la documentazione pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, ha acquisito note e svolto audizioni. La relazione ricostruisce la fase emergenziale 2020-2021, la successiva stabilizzazione del 2022 e il passaggio al Fondo unico nazionale per il turismo, approvando il referto con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro delle competenze e rileva che la programmazione delle risorse è stata condizionata dal riordino delle attribuzioni in materia di turismo. Le competenze erano state assegnate al Ministero delle politiche agricole nel 2018, sono tornate al Ministero della cultura con il d.l. n. 104/2019 e sono passate al MITUR con il d.l. n. 22/2021. Nel marzo 2020, quando il governo emanava i primi decreti emergenziali, le funzioni erano appena transitate al Ministero della cultura.

Il Fondo di sostegno del settore turistico, istituito dall’art. 182, comma 1, d.l. n. 34/2020, è stato oggetto di ripetuti interventi di finanziamento e di estensione dell’ambito soggettivo, con successione ravvicinata di norme che hanno integrato, modificato o abrogato le precedenti. La Corte osserva che tale lettura, a posteriori, non appare razionale per assenza di coordinamento e organicità, pur risultando giustificata dal contesto emergenziale.

La gestione finanziaria registra nel 2021 impegni totali per 1,99 miliardi, con una capacità di impegno del 98 per cento su una massa impegnabile di 2,03 miliardi. La Corte valuta positivamente l’efficienza della fase di stabilizzazione e apprezza l’economicità della convenzione con l’Agenzia delle entrate, che ha garantito l’erogazione immediata dei contributi a fronte di un rimborso spese di 0,66 euro per beneficiario.

Sul piano dei controlli, la necessaria tempestività delle erogazioni ha comportato la sospensione di taluni controlli preventivi e il ricorso alle autodichiarazioni, con rinvio a una fase successiva delle verifiche, anche a campione, incluse quelle antimafia. Alla scadenza della sospensione il Ministero ha proceduto alle verifiche di regolarità contributiva e fiscale, che hanno determinato in molti casi la sospensione delle erogazioni. La Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul soccorso istruttorio quale istituto di carattere generale attuativo dell’art. 97 Cost.

Un rilievo centrale riguarda il sistema informativo. Il Piano strategico del turismo 2017-2022 prevedeva la digitalizzazione del sistema turistico e l’ampliamento del sistema informativo a supporto dei processi decisionali. La Corte rileva che non si è avuto modo di riscontrare il concorso di tale sistema nella determinazione e nella calibrazione degli interventi di ristoro. L’assenza di un quadro unitario di acquisizione, analisi e valutazione dei dati impedisce la valutazione d’impatto delle erogazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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