Obbligatorietà della relazione dell’organo di controllo interno nel giudizio di conto e valorizzazione delle partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 206 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che non supera il controllo di regolarità non può essere approvato e non comporta il discarico dell’agente. La relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. contabile è un adempimento obbligatorio, distinto dalla parificazione, e costituisce elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto, ma la sua omissione, non essendo posta in capo all’agente, non è a lui imputabile. La valorizzazione delle partecipazioni pubbliche deve avvenire secondo il criterio del patrimonio netto di cui all’all. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, facendo riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile: l’errata indicazione dei valori iniziali e finali rende irregolare il conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti era chiamata a decidere sul conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario dei titoli azionari di un Comune per l’esercizio 2022. Il Magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, chiedeva il deferimento del conto alla Sezione, rilevando profili di irregolarità: l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, comma 2, cod. giust. contabile, il richiamo all’esercizio finanziario 2021 in luogo del 2022 e la mancata indicazione del valore complessivo delle partecipazioni.
L’agente depositava memoria, segnalando che le discrasie erano state chiarite e che i valori corrispondevano a quelli del conto del patrimonio, concludendo per il discarico. All’udienza di discussione, presenti le parti, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto superate le contestazioni relative al richiamo all’esercizio finanziario 2021, chiaramente riferibile al 2022, e alla mancata indicazione dell’importo totale delle partecipazioni. Ha, tuttavia, rilevato profili di irregolarità non superabili che impediscono l’approvazione del conto.
Quanto alla valorizzazione delle partecipazioni, la Corte ha accertato che, per la partecipazione in Veritas s.p.a., il valore finale non corrispondeva alla quota di patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio 2021, mentre per le partecipazioni nei Consorzi di bacino la valorizzazione non era stata correttamente effettuata secondo il criterio del patrimonio netto di cui all’all. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. Il principio contabile richiede di far riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile, con la conseguenza che i valori al 1.1. e al 31.12. di ciascun esercizio sono quelli riferiti rispettivamente agli esercizi -2 e -1. La verifica concreta ha confermato l’irregolarità per la partecipazione in Consorzio di bacino Venezia Ambiente, ove il valore iniziale non corrispondeva alla quota di patrimonio netto dell’esercizio 2020.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ha precisato che si tratta di un adempimento specifico e obbligatorio, diverso dalla parificazione, che costituisce elemento di giudizio per valutare l’affidabilità delle risultanze del conto. La relazione depositata, contenendo una generica descrizione delle fasi procedurali, non appariva idonea a integrare l’adempimento di legge. Tuttavia, trattandosi di adempimento non posto in capo all’agente, la sua omissione non poteva essere a lui imputata.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il conto irregolare, non approvandolo e non ammettendo l’agente al discarico, senza statuizione sulle spese in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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