Ristrutturazione pesante anche con riduzione di volumetria: sanatoria ex art. 36 (TAR Lombardia n. 2110 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La modifica della volumetria complessiva dell’immobile integra la fattispecie di ristrutturazione edilizia pesante ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, con conseguente necessità del permesso di costruire. Rileva la variazione in sé della volumetria, senza distinzione tra aumento e riduzione, perché in entrambi i casi l’organismo edilizio muta la propria consistenza materiale. L’intervento così qualificato non è sanabile mediante art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, riservato alla ristrutturazione leggera, ma richiede l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, con il connesso contributo di costruzione. Il diniego comunale che riqualifichi l’opera e indichi il corretto procedimento di sanatoria è pertanto legittimo.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Vanzago, eseguono nel 2017 lavori di ristrutturazione: redistribuzione dei tavolati interni, spostamento di tramezzi e scale, rinnovo degli impianti, modifica delle posizioni delle finestre, arretramento della porta d’ingresso, creazione di una porta/finestra e di un portico d’angolo, con quasi totale rimozione delle murature portanti interne.

Nel novembre 2018 presentano una domanda di sanatoria qualificata come ristrutturazione edilizia leggera, riconducibile all’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune preavvisa il diniego, i ricorrenti replicano sostenendo l’assenza di incremento di volumetria e di modifica della sagoma, ma l’ente conferma il rigetto: le opere costituiscono ristrutturazione pesante e la sanatoria va chiesta ex art. 36. Il TAR accoglie la domanda cautelare e invita al riesame; il Comune conferma il diniego. Contro tale atto è proposto ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il discrimine tra ristrutturazione leggera, assentibile con S.C.I.A. e sanabile ex art. 37, e intervento soggetto a permesso di costruire sta nella attitudine dell’opera a conservare l’edificio nella sua tipologia, forma e struttura, oppure a modificarne la consistenza fisica originaria.

Dalla relazione illustrativa e dal raffronto grafico ante e post operam emerge un organismo edilizio differente dal precedente: modifica della posizione delle finestre, dei tavolati interni, della struttura portante con sostituzione di muri di sponda con struttura in acciaio, demolizioni, apertura e chiusura di finestre, trasformazione di finestre in porte/finestre. Il TAR richiama TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 658 del 15.03.2021, secondo cui l’apertura di porte e finestre e le variazioni prospettiche della facciata non rientrano nella manutenzione straordinaria ma nella ristrutturazione edilizia, e la distribuzione delle tramezzature interne è attratta dall’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.

Il passaggio decisivo riguarda la volumetria. Il Comune segnala al piano terra una modifica di circa dodici metri cubi, in riduzione, per il nuovo ingresso. I ricorrenti ne deducono l’irrilevanza. Il TAR ritiene il dato non contestabile, perché gli spazi sono collocati diversamente, e richiama TAR Lombardia n. 1694/2019: la sola variazione della volumetria riconduce l’intervento alla ristrutturazione pesante, giacché la norma parla di modifica della volumetria complessiva senza dare rilievo alla distinzione tra aumento e diminuzione.

La Corte richiama altresì l’Adunanza della Sez. I del Consiglio di Stato del 12 gennaio 2022, per cui la modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume esclude la qualificazione come ristrutturazione ordinaria e impone quella pesante ex art. 10. Da qui la conclusione: l’intervento va ricondotto al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, lett. c), 3, comma 1, lett. d), e 36 d.P.R. n. 380/2001, con accertamento di conformità e contributo di costruzione; le censure sono infondate e il ricorso respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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