Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Lombardia n. 2113 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito e presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, che lo soddisfi in modo pieno e irretrattabile. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue invece a una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo, ma tale da rendere comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato. La parziale soddisfazione della pretesa non integra i presupposti della cessazione della materia del contendere. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata anche sulla base della dichiarazione resa dalla stessa parte ricorrente.

Il Fatto

Le società ricorrenti, concessionarie di punti vendita nel Vecchio Mercato Ortofrutticolo di Milano, hanno impugnato la determina n. 98 del 21.12.2022 con cui SO.GE.M.I. S.p.A. aveva previsto, per i soggetti non assegnatari di punti vendita nel Nuovo Mercato, la cessazione dell’attività di vendita e la riconsegna dei relativi punti entro il 30 giugno 2023. Con un unico motivo hanno dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, omessa predeterminazione dei criteri, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società emanato successive determine con cui ha rideterminato le scadenze delle concessioni, soddisfacendo in parte le ragioni delle ricorrenti. La difesa di SO.GE.M.I. ha aderito alla richiesta di improcedibilità, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La prima, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiede una sopravvenienza integralmente satisfattiva, idonea a soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato. La seconda presuppone invece una situazione nuova, di carattere non satisfattivo, che rende comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato.

Il Tribunale richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, II, n. 8176 del 2022 e Cons. Stato, V, n. 302 del 2023, nonché la propria precedente pronuncia TAR Lombardia, Milano, V, n. 2747 del 2023.

Applicando tale distinzione, il Collegio rileva che nel caso di specie non ricorrono i presupposti della cessazione della materia del contendere, non essendo dimostrato che la pretesa delle ricorrenti risulti pienamente soddisfatta. La rideterminazione delle scadenze ha inciso solo parzialmente sulla posizione giuridica azionata.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla stessa parte ricorrente, giustifica quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’andamento complessivo della causa e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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