Accesso ai verbali ispettivi e riservatezza dei lavoratori ancora in forza (TAR Lombardia n. 2120 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il segreto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. n. 757/1994 non è opponibile per respingere l’accesso ai verbali ispettivi quando tra i lavoratori dichiaranti e il datore istante non vi sia più alcun rapporto di lavoro in atto. Per converso, quando il rapporto di lavoro perduri, il diritto di difesa del datore, pur privilegiato dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, va contemperato con la riservatezza dei lavoratori che hanno collaborato in sede ispettiva, per prevenire ritorsioni o indebite pressioni e preservare l’interesse generale al controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro. Il giudice compie una valutazione comparativa caso per caso degli interessi in gioco. Il diniego è legittimo quando l’accesso esporrebbe i lavoratori a un concreto pericolo, in ragione dell’attualità della situazione di conflittualità con il datore.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, ha ricevuto dall’Ispettorato del Lavoro un verbale unico di accertamento e notificazione recante contestazioni in materia di registrazioni dell’orario e di contribuzione, per un importo sanzionatorio complessivo indicato in € 8.235,00. Le contestazioni derivavano da una segnalazione di una ex dipendente, che avrebbe riferito di essere stata costretta a firmare permessi non retribuiti per assenze mai usufruite e di non aver ricevuto tutte le competenze dovute.

Il ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss., legge n. 241/1990. L’Ispettorato l’ha accolta solo in parte, negando l’ostensione delle dichiarazioni rese dalle dipendenti nel corso del sopralluogo. Da qui il ricorso, con cui l’istante deduce la violazione dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, assumendo che la conoscenza delle dichiarazioni sia necessaria per contestare le sanzioni davanti alla commissione regionale o al giudice del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo richiamato nel provvedimento impugnato. Il D.M. 4 novembre 1994, n. 757, adottato ai sensi dell’art. 24, comma 2, legge n. 241/1990, sottrae all’accesso i documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato finché perduri il rapporto di lavoro del dichiarante e quelli recanti notizie acquisite in sede ispettiva, quando dalla divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni a carico di lavoratori o terzi. La ratio è tutelare chi collabora in sede ispettiva per far emergere irregolarità.

Su questa base il Tribunale enuncia il criterio distintivo. Il segreto istruttorio non può essere opposto quando tra i lavoratori dichiaranti e la società istante non vi siano più rapporti di lavoro in atto: in tali casi non è giustificato invocare la prevalenza della riservatezza sul diritto di difesa, secondo il richiamo a T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 491 del 2023.

Nel caso concreto, però, le lavoratrici erano state riassunte proprio all’esito degli accertamenti e risultavano ancora in forza. Il diritto di difesa del ricorrente, privilegiato dall’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, va dunque bilanciato con la tutela della riservatezza delle dichiaranti, allo scopo di prevenire ritorsioni e preservare l’interesse generale al controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 714 del 2015 e n. 1016 del 2022, oltre che da T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1737 del 2022 e T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, n. 813 del 2021.

Il Collegio richiama anche l’orientamento che impone una valutazione comparativa caso per caso (T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 469 del 2021; T.A.R. Umbria, Sez. I, n. 4029 del 2020), ma conclude che l’accesso esporrebbe i lavoratori a un potenziale pericolo, data l’attualità della conflittualità con il datore, costretto ad assumerli proprio in ragione degli accertamenti posti a fondamento della richiesta.

Respinto anche il dedotto difetto di istruttoria: il provvedimento impugnato dà espressamente atto di aver verificato che le lavoratrici sono ancora in forza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *