Mutamento destinazione d’uso e titolo edilizio: permesso di costruire valido con opere (TAR Lombardia n. 3005 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, anche quando si accompagni a opere edilizie, è legittimamente assentito mediante permesso di costruire, che costituisce il titolo espressamente previsto dalla legge per gli interventi di ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”, non rilevando sotto tale profilo la presenza contestuale di opere. L’intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari, senza alterazione della volumetria e senza mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico, è correttamente eseguito mediante c.i.l.a.. La parcellizzazione degli interventi non integra di per sé elusione della disciplina edilizia quando ciascun titolo risulti coerente con la tipologia dell’opera. Le contestazioni generiche e apodittiche sugli indebiti vantaggi conseguiti dal modus procedendi non sono scrutinabili nel merito. La mancata presentazione della segnalazione di agibilità, nei casi previsti, comporta la sola sanzione amministrativa pecuniaria, senza conseguenze reali o ripristinatorie, e non incide sulla legittimità del titolo edilizio che la precede.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare confinante con il fondo dei controinteressati nel Comune di Clivio, hanno impugnato il permesso di costruire n. 12/2019 con cui è stato assentito il mutamento di destinazione d’uso senza opere da agriturismo ad attività ricettiva turistica nella ristorazione, unitamente alle note comunali di diniego dei poteri di controllo e alla c.i.l.a. presentata per il rifacimento dei servizi igienico-sanitari.

Deducono la parcellizzazione degli interventi quale espediente per eludere la normativa edilizia, la violazione delle norme del P.G.T. in materia di destinazioni d’uso, la mancata acquisizione di nuova agibilità, il mancato reperimento di aree per servizi pubblici e l’illegittimità della nota comunale di rifiuto dell’intervento inibitorio sulla s.c.i.a. commerciale. Propongono inoltre azione di accertamento in via subordinata. Il Comune e i controinteressati resistono, eccependo l’inammissibilità dei gravami.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disattesa l’eccezione sull’ammissibilità delle memorie conclusive e preso atto della rinuncia al primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, ritiene di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità, non essendo i gravami fondati nel merito.

Sul mutamento di destinazione d’uso, il Tribunale rileva che il passaggio da agriturismo a ristorante è avvenuto mediante permesso di costruire, cioè il titolo che l’art. 10, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 380/2001 prevede per la ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”. Il titolo resta idoneo a supportare l’intervento anche in presenza di opere. Quanto all’ampliamento dei servizi igienici, la c.i.l.a. è stata correttamente utilizzata trattandosi di manutenzione straordinaria che non altera la volumetria complessiva né determina mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b, e 6-bis del D.P.R. n. 380/2001. Le censure sugli asseriti indebiti vantaggi, sulla originaria non regolarità edilizia e sul passato condono sono giudicate generiche e apodittiche, prive di allegazioni o indizi. Né sussistono false dichiarazioni, avendo i ricorrenti prospettato un comportamento elusivo ma non connotato da falsità diretta.

In ordine alla compatibilità con il P.G.T., il Collegio richiama la sentenza di questa Sezione n. 2724/2022, passata in giudicato, che ha respinto il ricorso avverso il P.G.T. di Clivio nella parte in cui consente l’attività di ristorazione nell’immobile. Le N.T.A. del Piano delle Regole ammettono l’attività ricettiva e di ristorazione per gli edifici agricoli dismessi, e la capienza superiore a 200 persone, prevista dall’art. 1.4.1, non si riferisce agli alberghi, bar e ristoranti, ma ai soli locali di intrattenimento e svago. Le ulteriori contestazioni su prevenzione incendi, altezze e parcheggi sono formulate in maniera dubitativa e generica. La pratica di trasformazione del bosco pende presso altro Ente e non è riferibile direttamente al fabbricato.

Sull’agibilità, l’immobile è munito del certificato formatosi per silenzio assenso ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 425/1994, applicabile ratione temporis. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere non ha alterato le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’edificio già destinato ad agriturismo, sicché correttamente si è applicato l’art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. La mancata segnalazione comporta solo la sanzione amministrativa pecuniaria e non incide sulla legittimità del titolo edilizio.

Quanto al reperimento di aree per servizi, la relazione comunale dà atto della previsione di 21 posti auto ai sensi dell’art. 1.3.5 delle N.T.A., con giustificazione del mancato reperimento della quota esterna per assenza di incremento di fabbisogno.

Infine, l’azione di mero accertamento proposta in via subordinata è inammissibile, trattandosi di rimedio residuale esperibile solo in assenza di altri strumenti di tutela, nella specie sussistenti, e comunque preclusa dall’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990. I ricorsi sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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