Onere della prova e colpa grave del correntista nel prelievo con PIN (ABF Collegio di Milano n. 1333 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento disconosciute, la corretta autenticazione mediante i fattori del possesso e della conoscenza integra il prius logico rispetto alla valutazione della condotta dell’utilizzatore. Quando i prelievi ATM avvengono a breve distanza temporale dal furto, senza tentativi anomali di digitazione del codice e con strong customer authentication regolarmente eseguita, si presume che il PIN fosse custodito unitamente alla carta, in violazione degli obblighi imposti all’utilizzatore dal d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2017. Ne consegue il rigetto della domanda di rimborso, salvo che il ricorrente alleghi e provi circostanze idonee a qualificare il furto come furto con destrezza o a dimostrare l’anomalia delle operazioni rispetto alla propria operatività storica. Il generico richiamo alla mancata attivazione dei sistemi di monitoraggio non è sufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente adisce l’Arbitro Bancario Finanziario dopo l’esito insoddisfacente della fase di reclamo. Deducendo il furto del portafoglio, avvenuto il 23 aprile 2025 all’interno di un esercizio commerciale, rappresenta di essersi accorto soltanto in un secondo momento della sottrazione della propria carta di debito e di aver sporto denuncia.
Nei minuti immediatamente successivi al furto vengono eseguiti tre prelevamenti ATM per complessivi euro 1.750,00, con esaurimento del plafond. Il ricorrente ritiene che l’operatività sia anomala rispetto alla propria prassi e addebita all’intermediario di non aver attivato un adeguato sistema di monitoraggio delle operazioni; chiede quindi il risarcimento del controvalore delle operazioni disconosciute. L’intermediario si costituisce e chiede il rigetto del ricorso, in subordine il riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. e in via ulteriormente subordinata l’applicazione della franchigia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuando nel d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2017, il recepimento della direttiva 2015/2366/UE. La disciplina ripartisce gli obblighi tra utilizzatore e prestatore di servizi di pagamento: al primo impone l’uso diligente dello strumento e la segretezza dei codici personalizzati, al secondo la predisposizione di sistemi di sicurezza e l’impedimento dell’uso dello strumento dopo la comunicazione dell’utente.
Sul piano probatorio, la normativa distribuisce gli oneri in modo differenziato in ragione del disconoscimento, con l’obiettivo di addossare all’impresa la responsabilità degli utilizzi fraudolenti non cagionati da frode, dolo o colpa grave del cliente. Il criterio presuppone però, sul piano fattuale, che l’utilizzo non autorizzato derivi dal furto o dallo smarrimento dello strumento, oppure dall’illecito utilizzo dei codici da parte di terzi.
Dall’esame dei log versati in atti risulta che i tre prelievi, compiuti tra le ore 11:00 e le ore 11:05, sono stati autenticati mediante carta fisica con lettura del microchip e inserimento del PIN. Accertata la conformità ai requisiti di autenticazione forte, il Collegio passa a verificare la sussistenza di profili di colpa grave, richiamando sul punto Coll. coord. n. 22745/2019.
Il ricorrente non allega circostanze idonee a qualificare il furto come furto con destrezza. L’intermediario, al contrario, prova che la prima operazione è stata eseguita su un ATM distante 2,8 km dal luogo del furto, percorribili in circa sei minuti, e che i due prelevamenti successivi sono avvenuti sul medesimo sportello. Il ridotto lasso temporale e l’assenza di tentativi anomali di digitazione fanno quindi presumere la custodia del PIN insieme alla carta.
Non convince la doglianza sull’anomalia delle operazioni rispetto all’operatività ordinaria: il ricorrente non versa la movimentazione storica del rapporto, necessaria per qualsiasi raffronto. Il Collegio ricorda inoltre che l’indicatore di cui all’art. 8, lett. a), n. 2), del D.M. 112/2007 non si applica ai prelievi presso sportelli automatici, non riconducibili al concetto di punto vendita. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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