Trasparenza precontrattuale e incompetenza ABF sulle commissioni da investimento in fondi (ABF Collegio di Bologna n. 1240 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasparenza bancaria, la competenza ratione materiae dell’ABF si determina in base alle doglianze concretamente formulate dal ricorrente. Rientrano nella cognizione dell’Arbitro le contestazioni relative all’informativa precontrattuale sul conto corrente, mentre restano escluse quelle attinenti agli obblighi informativi connessi al collocamento di prodotti di investimento, devolute all’ACF. La mera sottoscrizione di una dichiarazione di avvenuta consegna della documentazione precontrattuale non è sufficiente a integrare un’informativa chiara e trasparente quando il prospetto delle condizioni economiche sia formulato in modo ambiguo e il cliente sia vulnerabile. In tal caso l’intermediario risponde per condotta scorretta e non diligente e la restituzione delle spese può essere determinata equitativamente.
Il Fatto
La ricorrente aveva sottoscritto un contratto di conto corrente e un contratto per l’acquisto di fondi SICAV per euro 32.700,00. Lamentava di non aver ricevuto la documentazione precontrattuale relativa all’apertura del conto, che le avrebbe consentito di comparare i costi, e contestava l’addebito di commissioni non pattuite sull’investimento. Chiedeva la condanna dell’intermediario al ristoro di euro 1.000,00, deducendo scarsa trasparenza sia in fase precontrattuale sia in fase di esecuzione dell’ordine titoli.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza per materia dell’ABF, sostenendo che la disamina delle commissioni sull’investimento in fondi spettasse all’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Nel merito deduceva la regolarità dei costi indicati nel contratto e la sottoscrizione della dichiarazione di informazione precontrattuale con consegna del Foglio Informativo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Richiamate le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale di Banca d’Italia, che escludono dall’ABF le controversie attinenti ai servizi di investimento ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, e il regolamento ACF, che riserva a quest’ultimo gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza verso gli investitori, il Collegio si sofferma sul Protocollo di intesa tra Banca d’Italia e Consob del 19 marzo 2020 e sul primo Forum tra ABF e ACF. Da tale riparto deriva che sul comportamento dell’intermediario nello svolgimento del servizio di investimento è generalmente competente l’ACF, mentre resta all’ABF quanto attiene al conto deposito titoli.
Il Collegio precisa che la competenza va accertata avendo riguardo alle doglianze concretamente fatte valere, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 898 del 2014, richiamato insieme a successive decisioni dei Collegi di Roma, Bari, Bologna e Milano. Nel caso in esame la ricorrente contestava tanto le commissioni del 2% sull’acquisto di fondi SICAV quanto la violazione degli obblighi informativi sui costi del conto corrente. Poiché sull’informativa precontrattuale relativa all’apertura del conto l’ABF ha competenza, il Collegio entra nel merito limitatamente a tale parte del petitum, accogliendo l’eccezione per la restante parte relativa all’investimento.
Nel merito, il contratto di conto corrente risultava sottoscritto in via telematica con firma grafometrica. Nella sezione delle condizioni economiche erano indicate zero spese di apertura e “non previsto” per la tenuta conto, ma nella sottosezione gestione liquidità era previsto un costo annuo di euro 258,00 per conteggio interessi e competenze. Per il Collegio un prospetto così articolato non informa in modo chiaro e trasparente, ma tende a giocare sull’equivoco. Non basta la sottoscrizione formale, tanto più che la cliente aveva quasi 83 anni e scarsa propensione all’uso di strumenti informatici.
Il Collegio valorizza la finalità di mero appoggio e transito del conto, confermata dall’assenza di movimenti e dalla mancata consegna di bancomat, carte e libretto degli assegni. L’intermediario, conoscendo le esigenze della cliente, avrebbe dovuto valutare un prodotto più adeguato o comunque con minori spese fisse. Ravvisata una condotta scorretta e non diligente, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e determina equitativamente in euro 500,00 l’importo da restituire, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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