Svincolo eredità e diligenza bancaria escludono interessi e danni (ABF Collegio di Roma n. 2667 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle attività ereditarie depositate presso un intermediario, l’ordinamento non prevede un termine normativo entro il quale la banca sia tenuta a procedere allo svincolo, cosicché la valutazione di tardività va condotta secondo l’id quod plerumque accidit e alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e della diligenza speciale ex art. 1176 c.c.. Non integra pertanto una condotta scorretta o imperita il ritardo imputabile alla perdurante incertezza sulla residenza del de cuius e al completamento del corredo documentale da parte dell’erede. L’art. 48 t.u. d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 opera, secondo Cass. civ. n. 9670 del 2021, come condizione di esigibilità della liquidazione delle somme, con la conseguenza che gli interessi sulle somme spettanti non sono dovuti prima dell’adempimento degli oneri dichiarativi.

Il Fatto

Il ricorrente, unico erede legittimo del de cuius, ha contestato il mancato svincolo delle somme giacenti sui rapporti intestati al defunto, chiedendo la liquidazione delle attività, il pagamento degli interessi e il risarcimento del danno da ritardo. In particolare ha dedotto che la giacenza era in larga parte costituita da strumenti finanziari di valore eccedente i 500.000 euro, soggetti a oscillazioni nel tempo.

La banca ha eccepito che al momento del decesso il de cuius risultava persona fisica non residente e che, per tale ragione, aveva richiesto l’attestazione della dichiarazione di successione e il certificato successorio europeo, non prodotto dal ricorrente. Solo il 31 luglio 2025 il ricorrente ha depositato un atto notorio attestante la residenza italiana del de cuius e l’applicabilità del diritto italiano alla successione. La quietanza è stata firmata il 17 ottobre 2025, con liquidazione delle attività tra il 24 ottobre e il 17 novembre 2025.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio ha rilevato che in corso di giudizio la banca ha provveduto alla liquidazione delle attività, circostanza confermata dal ricorrente e dunque incontroversa. Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere in parte qua.

Il Collegio ha poi osservato che il petitum della domanda principale eccede la competenza per valore dell’Arbitro. Ciò non ha reso inammissibili le due domande accessorie di interessi e risarcimento, autonome rispetto alla principale e di valore inferiore alla soglia di competenza.

Nel merito, il Collegio ha escluso la tardività della liquidazione. Ha rilevato che l’ordinamento non prevede un termine normativo per lo svincolo, cosicché la valutazione va condotta in concreto secondo i canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e di diligenza speciale ex art. 1176 c.c.. La banca ha impiegato circa due mesi per invitare il ricorrente alla firma del modulo di “Disposizioni e quietanza” e un ulteriore mese per la liquidazione. Tale tempi, tenuto conto della non chiara definizione del luogo di residenza del de cuius e del completamento del corredo documentale solo in data 31 luglio 2025, non integrano una condotta scorretta o imperita.

Quanto alla domanda di interessi, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 48 t.u. d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 opera come condizione di esigibilità della liquidazione delle somme, in termini Cass. civ. n. 9670 del 2021. La domanda è stata pertanto respinta. Anche la domanda risarcitoria è stata dichiarata non fondata e comunque sprovvista di supporto probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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