Ritenuta art. 35 d.P.R. 327/2001 materia tributaria difetto giurisdizione TAR (TAR Toscana n. 1285 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La ritenuta a titolo di imposta o di acconto di imposta applicata all’indennità di espropriazione ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ha natura tributaria, in ragione del collegamento normativo con la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili. Le controversie relative all’applicazione di tale ritenuta rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario, che assume carattere pieno ed esclusivo e ricomprende i giudizi sulla legittimità di tutti gli atti del procedimento. Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando l’atto impugnato abbia esso stesso individuato il TAR come giudice competente, trattandosi di indicazione inidonea a modificare il riparto fissato dalla legge. Restano salvi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali della domanda ove il processo sia riproposto innanzi al giudice tributario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
La vicenda riguarda terreni siti nel territorio comunale, interessati da due distinte procedure espropriative per la realizzazione della viabilità interna all’ospedale unico e della viabilità circostante. Con due sentenze la Corte d’Appello aveva definito il contenzioso sull’indennità di espropriazione spettante agli espropriati.
Il Comune ha poi applicato all’indennità la ritenuta a titolo di imposta o di acconto di imposta prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 327/2001, escludendo che l’area potesse essere qualificata, all’epoca del decreto di esproprio, con destinazione urbanistica di tipo “F”. Gli espropriati hanno impugnato le determinazioni dirigenziali, deducendo violazione e falsa applicazione della norma tributaria e della disciplina urbanistica, e hanno chiesto la condanna del Comune al pagamento dell’intero indennizzo. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di giurisdizione e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dalla modifica dell’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 operata dall’art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere.
Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione, il TAR osserva che tale giurisdizione assume carattere pieno ed esclusivo, ricomprendendo non soltanto i giudizi di impugnazione del provvedimento impositivo, ma anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento. A sostegno sono richiamate Cass. civ., sez. VI, n. 18027 del 2022, nonché Sezioni Unite n. 3757 del 2024, Sezioni Unite n. 21961 del 2021 e Sez. trib. n. 16813 del 2021.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che la natura tributaria della ritenuta emerge dal collegamento, operato dal primo comma dell’art. 35 del d.P.R. n. 327/2001, alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili di cui all’art. 81, comma 1, lett. b), del t.u. n. 917/1986. Si tratta, in sostanza, dell’estensione all’indennità di espropriazione del trattamento tributario delle plusvalenze derivanti dalla cessione forzosa del bene. Il carattere tributario della controversia è ritenuto evidente e implicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Cass. sez. trib. n. 8287 del 2018.
Il TAR dichiara quindi manifestamente irrilevante l’argomento dei ricorrenti secondo cui gli stessi atti impugnati avevano individuato il giudice amministrativo come competente: una simile indicazione non vale a modificare il riparto di giurisdizione stabilito dalla legge. In definitiva, viene dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della Corte di Giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, con salvezza degli effetti della domanda qualora il processo sia riproposto dinanzi al giudice tributario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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