Usufrutto e sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Calabria n. 1574 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e di rimessione in pristino, l’ordinanza che dispone l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale e applica la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce atto dovuto e a contenuto vincolato. Il proprietario dell’immobile che intenda contestare la propria estraneità all’abuso, o l’impossibilità di eseguire la demolizione per effetto dell’usufrutto e del possesso esclusivo dell’usufruttuario, deve impugnare tempestivamente la presupposta ordinanza di demolizione. In mancanza, tali profili non sono deducibili nel giudizio avverso il provvedimento sanzionatorio, con la conseguenza che la sanzione pecuniaria resta ferma anche nei confronti del proprietario non possessore.

Il Fatto

La polizia municipale accertava, in adiacenza a un’unità immobiliare abitativa, la realizzazione di un locale in mattoni forati con copertura in legno e lamiera, privo di titolo abilitativo e insistente su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il locale risultava realizzato dall’usufruttuario, che ne dichiarava la paternità. A fronte di tale accertamento il comune emanava una prima ordinanza di sospensione dei lavori e, successivamente, un’ordinanza di demolizione con rimessione in pristino dei luoghi, notificata personalmente alla proprietaria.

Non essendo stata data esecuzione all’ordine nel termine di novanta giorni, accertata l’inottemperanza, il comune disponeva l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di pertinenza al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 nella misura massima, stante il vincolo paesaggistico. La proprietaria impugnava tale provvedimento nella sola parte relativa alla sanzione pecuniaria, deducendo di non essere responsabile dell’abuso, compiuto dall’usufruttuario, e di non avere la disponibilità materiale dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la ricorrente non contesta l’esistenza dei vincoli paesaggistici sull’immobile, onde la sanzione pecuniaria risulta correttamente irrogata nella misura massima di € 20.000,00. Il thema decidendum si concentra dunque sulla sola legittimazione passiva della proprietaria rispetto alla sanzione.

Il Tribunale qualifica l’ordinanza impugnata come atto dovuto e a contenuto vincolato, conseguente alla documentata e pacifica inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione. Quest’ultima individuava i soggetti obbligati alla rimozione e alla rimessione in pristino: era quella la sede in cui far valere l’assenza di responsabilità, anche sussidiaria.

Da qui la conseguenza processuale: la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’ordinanza di demolizione per opporre l’estraneità all’abuso o l’impossibilità di demolire. Non avendolo fatto, non può invocare in questo giudizio profili di estraneità alla commissione dell’abuso, né l’esistenza dell’usufrutto con esercizio esclusivo del possesso da parte dell’usufruttuario. Tali aspetti rilevano solo sotto il profilo della difficoltà o impossibilità per il proprietario non possessore di eseguire la demolizione, e dovevano essere dedotti avverso il provvedimento presupposto.

Il Collegio esamina anche il precedente invocato dalla ricorrente, che esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti del proprietario privo della disponibilità dell’immobile. Ne evidenzia la non pertinenza: quel precedente richiama espressamente l’intervenuto annullamento dell’ordinanza di demolizione per riconosciuta assenza di responsabilità del soggetto, evenienza qui insussistente.

Il ricorso è pertanto respinto, con conferma del provvedimento impugnato e della sanzione applicata. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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