Presunzione bancaria e reddito di impresa: onere di prova analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11832 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, tutti i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, sia i versamenti sia i prelevamenti, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa. Tale presunzione è superabile dal contribuente mediante l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che le stesse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito. La prova richiesta deve essere analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni operazione bancaria, non essendo sufficienti deduzioni generiche o un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività di rivendita di tabacchi, propose opposizione avverso un avviso di accertamento relativo all’anno 2015 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato un reddito di impresa pari a € 489.880,47. La CGT di primo grado rigettò il ricorso e la CGT di secondo grado dell’Abruzzo confermò la sentenza, ritenendo la notifica tempestiva, considerati i differimenti previsti dall’art. 5 d.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 67 d.l. n. 18/2020. Il giudice d’appello ha inoltre ritenuto non superata la presunzione bancaria, non avendo il contribuente dimostrato che i prelievi fossero riconducibili alla sua attività professionale ovvero giustificati da altre vicende.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile in quanto la questione dell’omessa notifica dell’invito al contraddittorio non risultava essere stata sollevata nei gradi di merito né emergeva dalla sentenza impugnata. Il ricorrente non aveva indicato in quale snodo processuale la questione fosse stata posta.
Il secondo motivo, concernente l’applicabilità del differimento di cui all’art. 67 d.l. n. 18/2020, è stato assorbito: la Corte ha rilevato che, una volta esclusa la contestazione sul differimento ex art. 5 d.lgs. n. 218/1997, tale norma è di per sé sufficiente a salvaguardare il termine decadenziale. Il comma 3-bis dell’art. 5 prevede la proroga automatica di centoventi giorni del termine di decadenza quando tra la data di comparizione e la scadenza del termine intercorrano meno di novanta giorni. Nel caso di specie, con data di comparizione al 9/12/2021, mancavano solo ventidue giorni alla scadenza del 31/12/2021, con conseguente proroga del termine.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio, costante in giurisprudenza, secondo cui la presunzione legale relativa di riferibilità all’attività d’impresa dei movimenti bancari grava sul contribuente, che deve fornire una prova non generica ma analitica. I giudici di merito avevano correttamente valutato le deduzioni del contribuente come contraddittorie e insufficienti, in particolare riguardo al versamento di € 150.000,00, ritenuto incoerente rispetto alla transazione addotta. I rilievi del ricorso si mantenevano su un piano di mera contrapposizione di un diverso apprezzamento di merito.
Il quarto motivo, relativo alla deduzione forfettaria dei costi nella misura del 5%, è stato parimenti ritenuto inammissibile: la censura mirava a confutare nel merito la ricostruzione del reddito operata dall’Amministrazione, senza offrire elementi concreti. Al riguardo, la giurisprudenza richiede che l’Amministrazione abbia tenuto conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli anche in via presuntiva, gravando sul contribuente l’onere di provare la sussistenza di ulteriori costi non riconosciuti.
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Nota della Redazione
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