Edifici di culto: la variazione catastale impone la rendita, mai pari a zero (Cass. civ. Sez. 5 n. 18642 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve essere necessariamente censito secondo le regole generali, con attribuzione di una rendita che non può essere pari a zero. Gli edifici destinati al culto, infatti, non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. n. 28/1998, elenco di natura tassativa non suscettibile di applicazione analogica. La rendita catastale costituisce un valore tecnico-estimativo, funzionale all’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare, e non integra né un tributo né un autonomo presupposto impositivo: la sua attribuzione non incide pertanto sull’esenzione fiscale riconosciuta all’immobile per la sua destinazione al culto. L’esenzione dall’imposizione e la mancata obbligatorietà della dichiarazione in catasto non implicano che, una volta effettuata la dichiarazione o la variazione, l’immobile possa essere iscritto con rendita pari a zero.
Il Fatto
La controversia traeva origine da una procedura DOCFA concernente la variazione catastale di un edificio destinato al culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita attribuita. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l’avviso di rettifica per difetto di motivazione; la sentenza era stata tuttavia cassata dalla Corte di legittimità con rinvio.
Il giudice del rinvio, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la mancata produzione di reddito da parte dell’edificio di culto imponesse l’attribuzione della rendita pari a zero. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione della normativa catastale di riferimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza avanzata dalla contribuente, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14437 del 2018 secondo cui il collegio può escludere, con valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione pubblica. Ha altresì rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ritenendo l’esposizione dei fatti conforme al modello legale.
Quanto al primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte lo ha giudicato infondato: la motivazione del giudice del rinvio, ancorché sintetica, rivelava una consapevole adesione all’impostazione del primo giudice sulla questione centrale, non una generica condivisione acritica.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha dato continuità all’indirizzo inaugurato da Cass. n. 20537 del 2016 e confermato da Cass. n. 29823 del 2024, ribadendo che, con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto, non sussiste l’obbligo della dichiarazione in catasto ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c, del r.d.l. n. 652/1939. Tale esenzione, tuttavia, opera solo sul piano dell’an della dichiarazione: qualora il proprietario proceda volontariamente alla dichiarazione o venga effettuata una variazione catastale, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali, con attribuzione della rendita.
La Corte ha chiarito che l’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986, il quale non considera produttive di reddito le unità destinate esclusivamente al culto, attiene al presupposto delle imposte dirette e non ha alcuna attinenza con la rendita catastale. Le nozioni di reddito e rendita sono ontologicamente distinte. L’attribuzione della rendita, valore tecnico-patrimoniale a fini statistico-inventariali, non incide sull’esenzione fiscale dell’immobile, che deriva dalla destinazione oggettiva e funzionale del bene. Accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio in ragione della peculiarità della questione.
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Nota della Redazione
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