Mancata allegazione titolo estero acquisizione d’ufficio nelle GPS (TAR Lazio n. 9245 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’esclusione dalle graduatorie per le supplenze (GPS) disposta per la mancata allegazione del titolo di specializzazione conseguito all’estero quando il medesimo titolo sia già stato inoltrato alla stessa Amministrazione ministeriale per il riconoscimento. L’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e l’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 impongono alle pubbliche amministrazioni di acquisire d’ufficio i documenti già nella loro disponibilità o detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, senza onerare l’istante della produzione di un titolo di cui l’Amministrazione procedente è già in possesso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, conseguiva in Spagna la specializzazione sul sostegno e presentava istanza di riconoscimento del titolo al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Successivamente, in occasione della domanda di inserimento nelle GPS per la provincia di Latina ai sensi dell’O.M. n. 88/2024, dichiarava il possesso del titolo estero e l’avvenuta presentazione dell’istanza di riconoscimento.

L’Ufficio Scolastico Regionale, tuttavia, disponeva l’esclusione del candidato dalle graduatorie per le classi di concorso ADMM-ADSS, ai sensi dell’art. 7, comma 12, lettera a), dell’O.M. n. 88/2024, per la mancata produzione del titolo di studio conseguito all’estero a pena di esclusione. Avverso tale esclusione e i provvedimenti conseguenziali, ivi inclusa la risoluzione del contratto a tempo determinato, il ricorrente proponeva ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, richiamando il proprio precedente costituito dalla sentenza n. 12884 del 30 giugno 2025, ha accolto il ricorso. La Sezione ha preliminarmente ricordato che l’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 impone l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per l’istruttoria quando siano in possesso dell’Amministrazione procedente o detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni.

In applicazione di tale principio, l’esclusione per mancata allegazione del titolo estero risulta illegittima: il titolo di specializzazione, oggetto di istanza di riconoscimento, era già nella disponibilità dell’entità ministeriale. L’ufficio scolastico territoriale, quale articolazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avrebbe dovuto acquisire direttamente alla procedura il titolo indicato nella domanda di inserimento nelle GPS, senza richiederne nuovamente la produzione all’interessato.

La disciplina del soccorso istruttorio e il principio di collaborazione tra Amministrazione e cittadino, inoltre, avrebbero comunque imposto all’Amministrazione di attivarsi per reperire la documentazione, piuttosto che disporre l’espulsione del candidato dalla procedura selettiva.

In ragione di tali motivazioni, il ricorso è stato accolto e gli atti di esclusione annullati, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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