Il payback sui dispositivi medici è misura legittima e non retroattiva (TAR Lazio n. 12042 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per le annualità 2015-2018, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non lesivo della libertà di iniziativa economica, della riserva di legge e del legittimo affidamento degli operatori. La fissazione del tetto di spesa regionale in misura coincidente con quello nazionale non lede le imprese fornitrici, che non hanno interesse a contestare una determinazione fissata al livello massimo consentito. Il calcolo dello sforamento basato sul fatturato al lordo dell’IVA è legittimo, attesa la qualifica di consumatore finale del SSN, mentre l’eventuale inclusione del costo dei servizi accessori nella voce dei dispositivi medici è imputabile a errata contabilizzazione aziendale, non all’operato del Ministero. Il meccanismo non altera l’esito delle gare pubbliche, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui il Ministero della Salute e la Regione Piemonte hanno dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendo alle aziende fornitrici il pagamento delle relative somme. La ricorrente ha dedotto vizi propri dei provvedimenti impugnati, contestandone il difetto di istruttoria, la retroattività dell’individuazione del tetto di spesa regionale e l’erroneità del calcolo del fatturato, nonché l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della normativa di settore. Il giudizio è stato instaurato a seguito dell’opposizione del Ministero della Salute al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con trasposizione della controversia innanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso la controversia in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando i precedenti conformi della stessa Sezione, e ha ripercorso il quadro normativo del c.d. payback, dalla previsione del tetto di spesa al 4,4% del fabbisogno sanitario standard fino all’Accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e ai decreti ministeriali del 6 luglio e 6 ottobre 2022, che hanno certificato lo sforamento e definito le modalità procedurali del ripiano.
In primo luogo, il TAR ha escluso che la fissazione del tetto regionale nella stessa misura di quello nazionale possa ledere le imprese fornitrici: trattandosi del livello massimo consentito, una diversa e più bassa determinazione avrebbe aggravato, e non migliorato, la loro posizione, rendendo priva di interesse la relativa censura. Quanto alla dedotta retroattività, il Collegio ha rilevato che il meccanismo del payback era già noto agli operatori sin dal 2015, sia nelle quote di ripiano a loro carico sia nelle modalità di ripartizione del relativo onere, sicché alcun legittimo affidamento poteva essere riposto nel mantenimento integrale dei prezzi di vendita.
Il TAR ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico rispettoso dell’art. 23 Cost., e la sentenza n. 139 del 2024, che ha esteso a tutte le aziende il beneficio della riduzione al 48% della quota, nonché la successiva normativa del 2025 che ha previsto il pagamento in misura ridotta al 25%, con conseguente cessazione della materia del contendere per i versamenti effettuati. Il Collegio ha infine respinto le censure relative al calcolo della spesa, rilevando che l’inclusione dell’IVA nel fatturato discende espressamente dalla legge e che l’eventuale commistione con i costi dei servizi accessori deriva da una negligente contabilizzazione delle stesse aziende, non dall’attività ministeriale. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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