Pensione militare per infermità: necessaria l’inabilità assoluta permanente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 110 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al trattamento pensionistico del personale militare cessato dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, non sorge automaticamente per il solo fatto della cessazione, ma richiede il positivo accertamento dei presupposti di legge. La pensione di inabilità compete solo in presenza di un’inabilità assoluta, non essendo sufficiente un’inabilità relativa che consenta comunque la permanenza in servizio o il transito nei ruoli civili. Il decorso del periodo massimo di aspettativa per malattia non equivale ad accertamento dell’inidoneità al servizio. L’eventuale riconoscimento giudiziale del diritto al congedo non implica, di per sé, il riconoscimento del diritto alla pensione, trattandosi di titoli autonomi e rispondenti a presupposti diversi. Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c.

Il Fatto

Un militare, cessato dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio, domandava il riconoscimento del trattamento pensionistico di cui all’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, a decorrere dal 24 maggio 2023. Il primo giudice, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Basilicata, respingeva il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione. L’interessato proponeva appello dinanzi alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, deducendo un unico motivo di violazione di legge. Si costituiva l’Inps, contestando le pretese avversarie, mentre il Ministero della difesa restava contumace.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato l’ammissibilità dell’appello, in quanto fondato su un unico motivo di violazione dell’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010, rientrando pertanto nei limiti di cognizione del giudice d’appello previsti dall’art. 170 c.g.c., che limita il gravame ai soli motivi di diritto. Ha altresì dichiarato la contumacia del Ministero della difesa, ritualmente evocato in giudizio.

Nel merito, la Corte ha condiviso l’impostazione del primo giudice, rilevando come il requisito anagrafico per la pensione di anzianità, fissato nella tabella B allegata al d. lgs. n. 165/1997, non fosse maturato dall’appellante alla data di cessazione dal servizio, avendo egli un’età inferiore a quella richiesta. Quanto alla pensione di inabilità, l’art. 1841 del d. lgs. n. 66/2010 richiede che l’infermità sia tale da determinare un’inabilità assoluta, condizione non riscontrata nel caso di specie. La visita medica del 20 aprile 2022 aveva infatti accertato l’idoneità al servizio militare incondizionato, accertamento non contestato se non successivamente dinanzi al giudice amministrativo.

La Corte ha precisato che i presupposti per la cessazione dal rapporto di impiego militare, di cui all’art. 923 del d. lgs. n. 66/2010, non coincidono con quelli richiesti per l’accesso alla pensione di inabilità, che presuppone l’accertamento dell’inabilità assoluta. Il decorso del periodo massimo di aspettativa per malattia non può, di per sé, essere equiparato a una declaratoria di inidoneità. Inoltre, il riconoscimento in via giudiziale del congedo, conseguito con sentenza del TAR Campania, non equivale a un giudizio sul titolo per ottenere il trattamento pensionistico, trattandosi di valutazioni afferenti a status e presupposti differenti.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto la sentenza impugnata esente da censure, sia in punto di fatto che di diritto, rigettando l’appello e confermando la decisione di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell’Inps, mentre nulla è dovuto al Ministero della difesa, non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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