Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio e pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 160 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rito abbreviato ex art. 130, comma 1, cod. giust. cont. consente al convenuto in primo grado di definire in via alternativa il giudizio di responsabilità amministrativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Ammesso il convenuto con decreto in camera di consiglio, il versamento in unica soluzione nel termine perentorio fissato dal collegio determina la definizione del giudizio ai sensi del comma 8, con sentenza che provvede anche sulle spese. La sentenza di primo grado pronunciata in esito al rito abbreviato non è impugnabile. Il collegio, nel valutare la congruità della somma proposta, deve motivare in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti, tra gli altri, di un dirigente della Provincia, per un presunto danno erariale cagionato all’ente. Gli si addebita di aver prorogato illegittimamente, per tre volte, il contratto di lavoro a tempo determinato di una dipendente, in violazione del d.lgs. n. 368/2001, che all’epoca vietava la proroga se non una sola volta e per contratti di durata inferiore a tre anni.

Il contenzioso instaurato dalla lavoratrice dinanzi al giudice ordinario si era concluso con la condanna della Provincia al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno e di spese legali. Secondo la Procura, tale esborso sarebbe riconducibile alla condotta del dirigente a titolo di colpa grave. Il convenuto, costituitosi, ha contestato l’addebito e ha proposto istanza di rito abbreviato, offrendo il versamento di una somma pari al 30 per cento della pretesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla disciplina dell’art. 130 cod. giust. cont., che delinea il rito abbreviato come strumento deflattivo della giurisdizione di responsabilità, finalizzato a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero.

Il collegio, con decreto in camera di consiglio e sentite le parti, delibera sulla richiesta motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza camerale di verifica.

Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole, non ravvisando circostanze ostative, in particolare il doloso arricchimento del danneggiante, ed essendo la somma contenuta nel limite percentuale di legge. Il convenuto è stato pertanto ammesso a definire la propria posizione con il pagamento in unica soluzione della somma agevolata, dandone prova alla segreteria.

All’udienza camerale di verifica il collegio ha preso atto del pagamento effettuato e introitato dall’ente danneggiato, attestato dalla documentazione depositata. Ne è derivata la declaratoria di definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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