Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 17 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del codice di giustizia contabile, la definizione del giudizio di responsabilità amministrativa consegue all’accertamento dell’avvenuto, tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata dal decreto di ammissione, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi. Il giudice verifica il perfezionamento del pagamento mediante la documentazione prodotta, in particolare reversale e ricevuta del tesoriere. La responsabilità accertata in via sussidiaria resta subordinata all’eventuale inadempimento dei soggetti convenuti in via principale, con obbligo per l’amministrazione danneggiata di tenere conto di quanto da costoro pagato ai fini della restituzione di quanto versato dal responsabile sussidiario. Le spese di giudizio sono liquidate a cura della segreteria ai sensi dell’art. 31 del codice di giustizia contabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio gli amministratori e i soci di una società già concessionaria del servizio di riscossione dei tributi di pertinenza di enti locali, chiedendone la condanna in solido, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Comune danneggiato. Il pregiudizio derivava dal mancato riversamento, per un arco temporale compreso tra il luglio 2014 e il gennaio 2017, di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni.

In via sussidiaria e a titolo di colpa grave è stato chiamato il dirigente del servizio finanziario del medesimo ente, al quale la Procura ha contestato condotte omissive che avrebbero aggravato il danno: la mancata assunzione di iniziative per tutelare i crediti comunali, la mancata escussione tempestiva della polizza fideiussoria e la presentazione tardiva dell’istanza di insinuazione nello stato passivo del fallimento. Il convenuto ha chiesto l’accesso al rito abbreviato, con parere favorevole della Procura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato già acquisito con il decreto n. 3/2023, che aveva riconosciuto la responsabilità del funzionario per colpa grave e in via sussidiaria rispetto agli altri convenuti, determinando la somma dovuta e fissando un termine perentorio per il versamento. Il thema decidendum si concentra quindi sulla verifica del tempestivo e regolare adempimento.

La documentazione acquisita dimostra che il pagamento è stato eseguito in unica soluzione mediante bonifico bancario disposto in favore della tesoreria comunale, come comprovato dalla reversale e dalla ricevuta rilasciata dal tesoriere. La Corte ritiene pertanto integrato il presupposto per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., senza necessità di ulteriore istruzione.

Il dispositivo accerta la responsabilità sussidiaria del funzionario e l’avvenuto tempestivo versamento della somma determinata in favore del Comune. Viene inoltre dettata una regola di coordinamento con la posizione dei coobbligati: l’amministrazione dovrà tenere conto di quanto venisse pagato dai soggetti condannati in via principale ai fini della restituzione al responsabile sussidiario di quanto da lui versato.

Le spese di giudizio sono poste a carico del convenuto e liquidate a cura della segreteria secondo l’art. 31 del c.g.c.. La decisione chiude così in modo definitorio il giudizio instaurato nei confronti del funzionario, lasciando impregiudicata l’esecuzione nei confronti dei convenuti principali già condannati con la sentenza n. 85/2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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